«È stabilito (Dpr n.309/1990) che entro il 31 dicembre deve essere chiuso il Registro di entrata ed uscita stupefacenti, mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo». A ricordare la scadenza è la Fofi, la quale ha reso noto che «deve inoltre essere annotata la movimentazione relativa alle sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis».
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Cosa fare per il cannabidiolo (Cbd). La Fofi ha precisato che «a oggi, invece, per effetto degli ultimi provvedimenti giurisdizionali, il cannabidiolo (Cbd) estratto da cannabis Non deve essere caricato sul Registro e Non è sottoposto alle regole previste per i medicinali di cui Tabella dei medicinali, sezione B. Per quanto attiene alla dispensazione dei medicinali iniettabili a base di tramadolo, i farmacisti devono attenersi alle disposizioni previste per la registrazione nel registro di entrata e di uscita stupefacenti dei medicinali inclusi nella sez. A della tabella dei medicinali stupefacenti».
Tramadolo a uso diverso dal parenterale. Quanto al tramadolo a uso diverso da quello parenterale, la Fofi ha evidenziato che «non è invece soggetto ad obbligo di registrazione». Ciò nonostante, «in via prudenziale, all’atto della dispensazione di medicinali a base di tramadolo per uso diverso da quello parenterale si suggerisce di annotare sulla ricetta il nome/cognome/estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente e di conservare la ricetta per due anni».
I casi di inosservanza della normativa. Con riferimento all’inosservanza della normativa, la Fofi ha evidenziato che «è punita con l’arresto sino a due anni o con sanzione pecuniaria, salvo che il fatto costituisca più grave reato». Inoltre «nel caso in cui si verifichino incongruenze tra le movimentazioni inserite nel Registro e le giacenze di magazzino, è necessario denunciare alle competenti autorità di polizia il furto o lo smarrimento dei medicinali, in modo da poter regolarizzare la situazione, annotando sul registro la denuncia. L’obbligo di conservazione del Registro ha durata di due anni».
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