Come per gli anni precedenti, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal Decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: decreto ministeriale 18 novembre 2010 e decreto ministeriale 28 febbraio 2019), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2024, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping utilizzati nelle preparazioni estemporanee nel corso del 2023. A farlo sapere è il ministero della Salute, il quale ha ricordato anche le modalità di invio delle informazioni.

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Modalità di invio dei dati. Con riferimento alla trasmissione, il Dicastero ha precisato che «deve avvenire esclusivamente da una casella Pec (Posta elettronica certificata) alla casella Pec del ministero della Salute ril.doping@postacert.sanita.it. I questionari trasmessi da caselle non Pec non saranno presi in considerazione. Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2024».

Le vaire tipologie dei dati da inviare. Per quanto riguarda le classi di farmaci, «ai sensi del Decreto ministeriale 3 ottobre 2023, ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi». In particolare «salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose, formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore, salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore». Inoltre «vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore».

Le altre classi di farmaci interessate. Ulteriori dati da trasmettere riguardano «quantità di drospirenone e pamabromo, quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide)», «quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale» «quantità di Clonidina (S6), quantità di derivati dell’imidazolina per uso dermatologico, nasale, oftalmico o otico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di monitoraggio 2023 (Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina)». Infine «glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l’inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l’oftalmologica, l’otica e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate».

Il template disponibile sul sito. Il ministero della Salute ha ricordato che «il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018» e che «il Bpc-157 è ora proibito come S0, secondo una recente rivalutazione ed aggiunto nella categoria «S0» come esempio». Si rammenta che l’elenco pubblicato sul sito della Wada costituisce parte integrante e sostanziale delle sostanze doping 2023, e che a scopo esemplificativo il Ministero ha riportato sul proprio sito ufficiale l’allegato elenco in formato Excel».

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