Il 1° marzo 2023 è entrato in vigore del Decreto Legislativo n. 32/2023. L’atto, recependo la direttiva (Ue) 2021/514, stabilisce l’obbligo di scambio automatico di informazioni fiscali tra gli Stati membri dell’Unione Europea e i gestori di piattaforme digitali. L’obiettivo è contrastare l’elusione fiscale e garantire una maggiore equità nel mercato interno.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Dettagli e definizioni del nuovo provvedimento. Il provvedimento, emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, definisce con precisione i termini e le modalità di comunicazione delle informazioni fiscali. Tra le definizioni chiave, si evidenzia il concetto di “Gestore di piattaforma”, che comprende sia entità residenti nell’Ue sia operatori esterni (Fpo) che facilitano attività commerciali rilevanti. Viene inoltre introdotto il concetto di “Registrazione unica”, obbligatoria per gli Fpo, e l’assegnazione di un “Numero di Identificazione Fiscale” (Nif) o di un “Individual identification number” (Iin) per facilitare l’identificazione e lo scambio di informazioni.

Obblighi e procedure per la comunicazione. Il decreto impone ai gestori di piattaforma l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate una serie di dati, tra cui la denominazione, il codice fiscale e l’indirizzo elettronico. Queste informazioni devono essere trasmesse entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia. Inoltre, i gestori di piattaforma esclusi, ovvero quelli che dimostrano di non includere venditori oggetto di comunicazione, devono fornire una documentazione specifica entro gli stessi termini. Il processo di comunicazione è dettagliato e richiede l’uso di formati standardizzati, come il formato Xml, per garantire l’uniformità e la precisione dei dati trasmessi. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, rilascia ricevute di avvenuta presentazione e si occupa della trasmissione delle informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri, secondo un calendario prestabilito che prevede il primo scambio entro il 29 febbraio 2024.

Trattamento dei dati e competenze istituzionali. Il trattamento dei dati personali raccolti segue il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), con l’Agenzia delle Entrate che agisce come Titolare del trattamento. La sicurezza e la riservatezza dei dati sono garantite da misure tecniche e organizzative adeguate, e la conservazione dei dati è limitata al tempo strettamente necessario per le finalità istituzionali. Il Centro operativo di Pescara (Cop) è designato come ufficio competente per la gestione delle registrazioni e dei controlli relativi agli Fpo, mentre le direzioni provinciali e regionali dell’Agenzia delle Entrate si occupano dei gestori di piattaforma residenti. Le disposizioni assicurano un quadro normativo funzionale per l’attuazione della direttiva (Ue) 2021/514, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale e promuovere una maggiore equità all’interno del mercato unico europeo.

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.