L’Agenzia delle entrate ha introdotto nuove disposizioni per favorire l’adempimento spontaneo da parte dei titolari di partita Iva. Le misure sono state adottate in risposta alle discrepanze emerse tra l’importo totale delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate tramite fatture elettroniche e corrispettivi telematici. In primis, l’Agenzia ha messo a disposizione dei contribuenti soggetti passivi Iva che presentano potenziali anomalie le informazioni derivanti dal confronto tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e i dati fiscali delle fatture elettroniche o ricevute emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
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Le informazioni a disposizione del contribuente e le modalità di comunicazione. L’Agenzia delle entrate ha reso disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, in modo da consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia. Le informazioni messe a disposizione dei contribuenti includono il codice fiscale, la denominazione o il nome del contribuente, il numero identificativo della comunicazione, e il periodo d’imposta, il codice atto – da riportare nel modello di pagamento F24 – in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata, e la descrizione dell’anomalia riscontrata. L’Agenzia delle entrate trasmetterà dunque una comunicazione con le informazioni sopra citate, al domicilio digitale dei singoli contribuenti. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”.
Le modalità di regolarizzazione e le sanzioni previste. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. In base al disposto dell’articolo 4 del decreto legge del 29 settembre 2023, n. 131, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. L’Agenzia ha poi evidenziato che che le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel provvedimento sono indicate anche le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Si rimanda alla sezione “Documenti allegati” per l’atto integrale.
Documenti allegati
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