La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) ha reso disponibile la risposta a un interpello diretto a ottenere chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152/200. In particolare, la Fofi ha chiesto con un’istanza «se gli imballaggi dei farmaci a uso umano e veterinario, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro debbano adempiere, a partire dal 1° gennaio 2023, agli obblighi di etichettatura ambientale dettati dall’art. 219, comma 5, del citato d.lgs. n. 152 del 2006, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, che prevedono l’adozione di una disciplina specifica per talune particolari categorie di prodotti o tipologie di imballaggi, richiedendo il concerto del ministero della Salute “qualora siano coinvolti aspetti sanitari”».
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La risposta del Ministero
Secondo quanto riportato dalla Fofi «il Dicastero, nel fornire la propria risposta al quesito, dopo aver richiamato brevemente la normativa in materia, ha focalizzato la propria analisi sull’articolo 219, comma 5, del D.Lgs. 152 del 2006, che, nello specifico, dispone che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”».
L’applicazione delle disposizioni
Alla luce di quanto rilevato dal Dicastero, la Fofi ha specificato che «le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 219 del D. lgs. n. 152/2006 si applicano ai prodotti privi di attività terapeutica, quali preparati salutistici e cosmetici allestiti in farmacia, così come ai prodotti preconfezionati delle rispettive categorie merceologiche». Inoltre la Fofi ha precisato che «le informazioni obbligatorie da riportare sulla confezione sono la “Codifica imballaggio come da Decisione 129/97/CE” e “Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente”». Infine «resta fermo che gli operatori del settore avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte. Si raccomanda di suggerire a tutti gli iscritti la massima attenzione sul rispetto della predetta normativa».
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