L’Agenzia delle Entrate riepiloga e chiarisce le novità relative ai crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022. In una nota, l’Agenzia «fornisce alcuni chiarimenti sul credito d’imposta, prorogato e rimodulato dall’ultima legge di Bilancio, per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0. Focus anche sul credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, anch’esso prorogato e rimodulato dalla Legge n. 234/2021».
[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]
Tax credit Industria 4.0
Con riferimento all’agevolazione fiscale per investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, le nuove disposizioni sono valide per acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. «Più precisamente – chiarisce l’Agenzia delle Entrate – alle imprese che effettuano investimenti nei predetti beni materiali 4.0, nell’arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro».
Ricerca-sviluppo e transizione ecologica
Anche il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in transizione ecologica è stato prorogato dalla legge di Bilancio, che ha stabilito nuove scadenze e nuove aliquote. «Nel nuovo contesto normativo – spiega l’Agenzia delle Entrate – il novero delle fattispecie agevolabili non è più circoscritto alle sole attività di ricerca e sviluppo ma è stato esteso anche alle attività di innovazione tecnologica nonché alle attività di design e ideazione estetica. La nuova disciplina, considera dunque quali attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. In particolare, il nuovo credito “ricerca, sviluppo e innovazione” è riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni; per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro; per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro. Inoltre, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro».
Si rimanda alla versione integrale della circolare nella sezione “Documenti allegati”.
Documenti allegati
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.