La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) riferisce i chiarimenti del ministero della Salute in merito all’obbligo per gli operatori sanitari di effettuare la dose di richiamo vaccinale anti Covid-19. Il Ministero ha risposto alla richiesta congiunta di delucidazioni delle Federazioni delle professioni sanitarie sull’utilizzo della piattaforma Pn-Dgc, precisando che «sin dal primo giorno successivo ai cinque mesi – o 150 giorni – dal completamento del relativo ciclo vaccinale primario, per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario che non risultino vaccinati con la dose di richiamo, il sistema informativo dovrà restituire il messaggio di “obbligo non rispettato”, in modo da consentire agli Ordini professionali e ai responsabili delle strutture di avviare la fase di accertamento in contraddittorio».
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Sospensione per mancato richiamo dal 151esimo giorno
Il Ministero ha inoltre specificato che incorreranno nella sospensione i sanitari che, dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo e non l’abbiano ancora prenotata. «A partire dal 15 dicembre 2021, i professionisti sanitari che non risultino ancora vaccinati con la dose di richiamo e per i quali siano decorsi i 150 giorni dal completamento del ciclo primario, per evitare la sospensione, dovranno essere in possesso della richiesta di prenotazione della dose di richiamo da esibire all’Ordine professionale di appartenenza. L’iscritto non sarà sospeso laddove presenti la richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito ad adempiere i sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.L. 44/2021 e s.m.i».
Accertamenti spettano agli Ordini territoriali
Come spiega la Fofi in una circolare, il Decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie dispone che «tutti gli iscritti all’albo sono soggetti a obbligo vaccinale. La vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per essere considerati idonei all’esercizio della professione e allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio della professione. La competenza sull’accertamento dell’adempimento del predetto obbligo, in precedenza spettante alle Asl, è attribuita agli Ordini territoriali. L’articolo 1, comma 1, lett. a, inserisce l’art. 3-ter – Adempimento dell’obbligo vaccinale – nel D.l. n. 44/2021. Quest’ultimo precisa che l’obbligo vaccinale per i soggetti per i quali è previsto si adempie non solo con il ciclo vaccinale primario – 1° e 2° dose – ma anche, dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della dose di richiamo».
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