In base a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2021, è possibile richiedere l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali da parte dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps o ad altri enti di previdenza e assistenza, tra i quali rientrano anche i farmacisti iscritti all’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf). «Le condizioni economiche richieste congiuntamente sono due – precisa l’Enpaf in una nota -, aver percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito professionale complessivo non superiore a 50mila euro e aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019». In merito al primo punto, l’Ente specifica che: «il concetto di reddito professionale complessivo viene individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività». I requisiti sopra indicati non sono richiesti agli iscritti che hanno avviato l’attività professionale nel 2020. I richiedenti, inoltre, «non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato né di pensione diretta e devono essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria».

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Modalità per presentare la domanda

«Il limite massimo dell’esonero contributivo – prosegue l’Enpaf – è fissato in 3mila euro pro capite su base annua, può essere riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista. La domanda potrà essere presentata a un solo ente di previdenza. La misura dei 3mila euro per quanto riguarda l’esonero potrà subire una riduzione sulla base del numero di domande presentate da parte di tutti i professionisti iscritti e accolte dai vari enti di previdenza». L’Enpaf precisa inoltre che «l’esonero dalla contribuzione previdenziale può essere riconosciuto anche ai professionisti sanitari i quali, sebbene in quiescenza, abbiano ripreso la propria attività professionale in relazione all’emergenza connessa al Covid-19. Deve trattarsi di soggetti che abbiano assunto l’incarico nel corso del 2020 e che nel 2021 siano ancora in servizio, in base a contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con il servizio sanitario. Per questa categoria non sono previsti requisiti economici particolari né la regolarità contributiva». La scadenza tassativa per la presentazione delle domande, a pena di decadenza, è fissata il 31 ottobre 2021. L’inoltro della richiesta si effettua con procedura online pubblicata sull’homepage del sito Enpaf e consultabile al link https://bit.ly/3yAhI2i.

Sospesi i sostegni emergenza Covid

L’Enpaf ha comunicato inoltre che dal 1° agosto 2021 è stata sospesa l’iniziativa di assistenza a sostegno della categoria per l’emergenza sanitaria da Covid-19. «Le domande presentate entro il 31 agosto – precisa l’Ente – verranno valutate entro i limiti dello stanziamento. Lo scopo della sospensione è quello di misurare l’impatto delle domande presentate sulla spesa della Sezione assistenza, al fine di non compromettere le altre iniziative assistenziali a fronte di una situazione di emergenza sanitaria in graduale remissione. Le misure a sostegno della categoria potranno essere riattivate dal Consiglio di amministrazione». L’Enpaf ricorda infine che nell’area riservata Enpaf Online sono reperibili le Certificazioni Uniche autonomi relative ai contributi erogati agli iscritti, ai pensionati e ai superstiti, nel corso del 2020, in relazione all’epidemia da Covid-19. «In base a quanto previsto – fa presente l’Ente – questi emolumenti comunque non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta su redditi e del valore della produzione e ai fini dell’Irap».

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