L’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) ha pubblicato sul proprio sito l’elenco delle domande accolte e di quelle respinte delle farmacie e parafarmacie che hanno fatto richiesta, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dell’indennizzo per sospensione obbligata dell’attività a causa di isolamento per positività a Covid-19. «Sono state accolte le domande, complete e conformi – spiega l’Enpaf – degli iscritti in regola con il versamento della contribuzione al momento della presentazione dell’istanza. Per la liquidazione del periodo di isolamento obbligatorio disposto dall’autorità sanitaria a seguito di accertata positività, si precisa che il periodo di isolamento oggetto di indennizzo è stato individuato a partire dalla data di accertata positività (esito tampone positivo) fino alla data dell’esito del tampone negativo».

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Indennizzo per periodi superiori a 21 giorni

Per quanto riguarda il sostegno richiesto per casi di positività a lungo termine, l’Ente fa presente che «il periodo di isolamento oggetto di indennizzo è stato individuato a partire dalla data di accertata positività (esito tampone positivo) fino alla data di fine isolamento certificata dall’autorità sanitaria. Non sono stati indennizzati periodi superiori a 21 giorni, in conformità a quanto stabilito dalla circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020, se l’attestazione amministrativo-sanitaria di termine dell’isolamento non contiene la motivazione specifica del superamento dei 21 giorni».

Liquidazioni e ricorsi

L’Enpaf provvederà a liquidare i contributi relativi all’interruzione dell’attività sia delle farmacie sia delle parafarmacie con le seguenti modalità; per la liquidazione relativa al contributo per chiusura dell’esercizio delle farmacie, l’Ente ha accolto solo le domande corredate dall’autorizzazione-attestazione della chiusura a causa del contagio da Covid rilasciata dall’autorità sanitaria-amministrativa competente, nel caso invece delle parafarmacie, la liquidazione è stata accolta solo per le domande corredate della comunicazione di chiusura temporanea dell’esercizio inviata alla Asl di competenza, (DM 9 marzo 2012, allegato A, punto 3, lettera d). «Eventuali ricorsi, connessi a errori dell’ufficio ovvero a questioni di interpretazione del regolamento – specifica l’Enpaf – dovranno essere indirizzati al comitato esecutivo dell’Enpaf e inviati esclusivamente tramite Pec all’indirizzo di posta certificata posta@pec.enpaf.com entro il 21 luglio 2021. I ricorsi presentati al comitato esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d’ufficio».

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