A distanza di quasi dieci anni dalla spedizione della prima ricetta elettronica Ssn, anche le ricette cosiddette “bianche”, relative ai farmaci non concessi dal Servizio sanitario nazionale, a totale carico del cittadino, potranno beneficiare degli stessi flussi digitali già attivi per la ricetta dematerializzata. A disporre l’entrata in vigore è un decreto del 30 dicembre 2020 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.11 del 15 gennaio 2021, recante «Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da Covid-19». Il documento descrive le modalità operative e di accesso alle prescrizioni dematerializzate per i professionisti sanitari e per gli assistiti, sia nella fase emergenziale legata al Covid-19, ma anche in via definitiva, a emergenza conclusa.

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L’istituzione del «NRBE»

L’articolo 1 del decreto istituisce il «NRBE», ovvero il «Numero della ricetta bianca (non a carico del SSN)», ripetibile e non ripetibile elettronico, che costituisce l’identificativo univoco al livello nazionale generato dal SAC. Un ulteriore elemento di novità è il «consenso al FSE», ovvero il consenso all’alimentazione del FSE di cui al comma 3-bis dell’art. 12 del decreto-legge n. 179/2012.

Le competenze degli attori coinvolti

L’articolo 2 detta le competenze degli attori coinvolti nel processo di dematerializzazione, in particolare «il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del Ssn, secondo le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011», ciò «riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell’erogazione dei farmaci prescritti.». Inoltre «la ricetta elettronica di cui al comma 1 è individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR».

Il ruolo della piattaforma Sistema TS

Stabilito anche il ruolo del Sistema Tessera Sanitaria, piattaforma già attiva per gli altri flussi elettronici, secondo cui «a fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati di cui al comma 1, – si legge nel comma 2 – il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it). Su richiesta dell’assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all’art. 3-bis del decreto 2 novembre 2011». Inoltre «a fronte dell’utilizzo da parte dell’assistito della ricetta di cui al presente articolo, la farmacia invia i dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011».

Le facoltà esercitabili dall’assistito

Nello stesso atto vengono chiarite diverse facoltà esercitabili dal paziente. Tra queste la possibilità di «accedere al SAC, anche tramite SAR, con Spid o CNS, ad una apposita area del portale www.sistemats.it», per «consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche generate dai medici prescrittori e i relativi promemoria dematerializzati» o «richiedere l’utilizzo del promemoria dematerializzato recante prescrizioni di farmaci, selezionando la farmacia presso la quale spendere il medesimo promemoria». È utile evidenziare, in proposito, che lo stesso assistito avrà facoltà di inoltrare alla farmacia interessata la ricetta di riferimento: «Il SAC, anche tramite SAR, a fronte della richiesta da parte del cittadino di cui al punto 1, lettera a), invia una notifica alla farmacia prescelta dall’assistito». In seguito «nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed erogabili, la farmacia accetta la richiesta dell’assistito e provvede alla «presa in carico» e alla successiva erogazione dei farmaci». Infine «il SAC provvede a darne immediata notifica all’assistito che provvede al ritiro presso la farmacia».

L’atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Si rimanda alla lettura integrale dell’atto nella sezione “Documenti allegati”.

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