«Tutti i prodotti che vantano in etichetta un’azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi – e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea. Anche i prodotti che riportano l’indicazione del termine “sanitizzante/sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti al relativo regime autorizzativo». A ricordarlo è la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico in seno al ministero della Salute, che ha pubblicato una nota in materia di etichettatura dei prodotti disinfettanti, comunemente commercializzati anche attraverso il canale delle farmacie.

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In proposito, il dicastero descrive la differenza tra biocidi e detergenti. I primi, «sostanze che distruggono gli organismi nocivi o comunque, nell’ampia definizione del regolamento, li rendono innocui attraverso processi chimici/biologici, con esclusione dell’azione meccanica o fisica». Mentre, i detergenti, definiti come «prodotti composti di sostanze chimiche che agiscono fisicamente o meccanicamente per la rimozione di “depositi indesiderati” (sporco), esercitano una mera azione meccanica sugli organismi nocivi rimuovendoli fisicamente dalla superficie trattata e che, nell’ambito di tale funzione, possono anche esplicare azione igienizzante».

Con riferimento ai biocidi, il ministero della Salute quindi specifica che devono essere commercializzati in Italia con la seguente dicitura: «PRODOTTO BIOCIDA (PT-…)  AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE o AUTORIZZAZIONE UE n. /…./00…./AUT (ai sensi del Reg.UE n. 528/2012)», oppure, «Presidio medico chirurgico Registrazione n…………del Ministero della salute (ai sensi del D.P.R. 392/1998)». Nel dettaglio, «i prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti, ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita».

Lo scorso settembre la Direzione aveva invece diramato una nota contenente la specifica delle norme in materia di etichettatura dei prodotti repellenti per gli insetti.

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