«Prorogata di un anno, con modifiche in ordine alla misura dell’agevolazione, la disciplina dell’iperammortamento e quella della maggiorazione per i correlati i beni immateriali». E’ questa la novità presentata da Fisco Oggi, rivista telematica dell’Agenzia delle entrate. «L’entità del beneficio – si legge – è ora diversificata in tre scaglioni (170, 100 e 50%), in funzione della consistenza dell’investimento. Va invece in pensione la disciplina del superammortamento». In particolare, «le novità arrivano dalla legge di bilancio per il 2019 (n. 145/2018) che, con i commi da 60 a 65, è intervenuta sulle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 9, della legge 232/2016, in base al quale, per favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco annesso alla stessa legge è maggiorato del 150 per cento. Successivamente, il beneficio è stato esteso anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni».
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«È stata poi confermata – specifica l’Agenzia -, per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019 (per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, in presenza delle condizioni dettate dal comma 60), la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali, funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 205/2017). Anche in questo caso, sono agevolabili i beni acquisiti entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione (comma 62)».
Lo scorso giugno erano stati forniti dal Mise chiarimenti in merito all’applicazione di alcuni aspetti della disciplina dell’iperammortamento. Come riferito da Federfarma, «in considerazione dell’importanza che le questioni sollevate rivestono per la generalità delle imprese, il Mise ha ravvisato l’opportunità di dettare ulteriori istruzioni applicative. Si ribadisce in premessa che l’agevolazione relativa all’iper ammortamento del 150% riguarda l’investimento in beni materiali strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie acquistati (o acquisiti in leasing), funzionali alla trasformazione delle imprese secondo il modello “Industria 4.0.”, rientranti tra quelli indicati nell’allegato A della legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura».
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