È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 273 del 23 novembre 2018) il decreto del ministero della Salute del 27 settembre 2018 in materia di “Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici”.
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Nel testo si chiede che innanzitutto che le informazioni relative ai prodotti siano sempre disponibili anche in lingua italiana all’interno delle confezioni o sugli imballaggi. Quindi si precisano le competenze del ministero e di altri enti in materia di controlli. In particolare, spetta allo Stato la predisposizione di un piano pluriennale di vigilanza, «da approvare con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, contenente ruoli e responsabilità di tutti gli attori del sistema nazionale dei controlli; obiettivi, criteri di priorità, modalità e procedure di esecuzione delle attività di controllo nonché delle attività di campionamento; i criteri per l’individuazione dei laboratori per l’effettuazione delle analisi; le modalità di rendicontazione periodica delle predette attività; i termini e le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati».
Saranno quindi Regioni e Province autonome ad essere incaricate di dare attuazione concreta al piano pluriennale. Esse effettueranno i controlli necessari lungo la filiera assieme ai «Nuclei Antisofisticazione e Sanità del Corpo Carabinieri (NAS), la Guardia di finanza, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF-SANS)». Il decreto specifica poi che gli organi deputati alla operazioni di vigilanza potranno «richiedere dati o informazioni alle persone responsabili e ai distributori». Infine, si precisa che i prelievi di campiono potranno essere effettuati anche «presso i siti di produzione e di immagazzinamento, compresi quelli degli importatori e di tutti gli anelli della catena di distribuzione incluso il dettagliante, nonché nei luoghi di alto consumo di prodotti cosmetici».
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