Il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato da un farmacista della provincia di Firenze che chiedeva fosse riformata una sentenza del Tar della Toscana. Nel mirino del professionista una deliberazione comunale con la quale, nel 2012, veniva attivata una nuova sede farmaceutica. «Essa è stata ritenuta lesiva dal ricorrente», hanno spiegato i giudici, a causa della sua ubicazione.
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Il Tar aveva effettivamente in prima istanza accolto la richiesta, annullando la deliberazione. Il comune aveva però rinnovato il procedimento nel 2013, specificando in modo diverso le delimitazioni territoriali. Il farmacista aveva quindi presentato un nuovo ricorso al Tar, lamentando «un effetto di “congestionamento”, dal punto di vista della copertura territoriale del servizio farmaceutico, del capoluogo, già fornito di tre farmacie, invece di prevedere l’apertura del nuovo esercizio, in ossequio ai principi di legge regolatori della materia in altre aree del tutto prive di quel servizio».
Secondo i giudici amministrativi del Tar, invece, la seconda deliberazione era «suffragata da una sufficiente motivazione» ed era «immune da evidenti vizi logici». In particolare, «la logicità della scelta medesima era dimostrata dalla forte concentrazione della popolazione nelle aree limitrofe al capoluogo comunale e dall’esame del sistema viario, che permetteva anche agli abitanti dei borghi più piccoli un facile accesso alla zona di localizzazione della nuova sede farmaceutica».
Il Consiglio di Stato ha ricordato che le scelte sono dettate dalla necessità di garantire «una equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate». In altre parole, «la delimitazione della zona di competenza di ciascuna sede farmaceutica, tanto più se di nuova istituzione, è funzionale ad individuare il potenziale bacino di utenza della nuova farmacia, e deve rispondere a molteplici esigenze, che spetta al Comune contemperare attraverso il compimento di valutazioni, e conseguenti scelte localizzative, ispirate ad evidenti e irrinunciabili canoni di discrezionalità tecnica».
I giudici hanno sottolineato inoltre che le decisioni in merito del Comune «non devono comprimere eccessivamente le scelte imprenditoriali del farmacista, determinando l’anti-economicità della nuova sede farmaceutica: questa, infatti, finirebbe con il ritorcersi contro lo stesso interesse pubblico alla corretta distribuzione del servizio farmaceutico, incidendo sulla qualità del medesimo».
Nel caso specifico, «i criteri in base ai quali è stata effettuata la delimitazione della zona di competenza della nuova farmacia, così come esplicitati nella deliberazione impugnata, consentono di ritenere che, quale che sia il sito prescelto per la sua concreta ubicazione, essa costituirà il naturale punto di riferimento per soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei residenti all’interno della zona medesima, complessivamente considerata, compresi, quindi, quelli delle zone periferiche».
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