È stato pubblicato sul sito Internet dell’Enpaf il documento contenente tutti gli approfondimenti relativi al requisito dell’attività professionale ai fini del pensionamento per vecchiaia. Come riferito dallo stesso ente previdenziale, che cita l’art. 8 del proprio Regolamento, «è previsto, tra i requisiti per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, l’esercizio per venti anni dell’attività professionale, salvo il regime transitorio. Nella seduta del 24 maggio 2018, il Consiglio di amministrazione ha fissato le linee guida per l’accertamento del numero di anni di attività necessari per ottenere la pensione nel caso del regime transitorio e per il computo dei periodi di attività effettivamente svolta dall’iscritto».
Nello specifico, il requisito dei venti anni è richiesto per coloro che si iscrivano o si reiscrivano dopo il 31 dicembre 1994. Per gli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, non abbiano compiuto 45 anni di età, invece, il requisito viene richiesto in ragione di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994. Si arriva poi a cinque anni per gli assicurati che si siano cancellati entro il 31 dicembre 2001 e maturino il requisito della pensione di vecchiaia con venti anni di iscrizione e contribuzione. Infine, agli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, abbiano già compiuto 45 anni di età, il requisito non è richiesto.
L’Enpaf precisa quindi che «viene riconosciuto un anno intero di attività professionale a chi abbia esercitato per almeno sei mesi e un giorno nell’ambito di ciascun anno solare. I periodi inferiori a sei mesi e un giorno, eventualmente presenti nel corso di anni solari diversi, possono essere utilizzati per il raggiungimento del requisito dell’attività professionale qualora per sommatoria siano pari ad anni interi. Ai fini del computo dei periodi di attività professionale svolta viene utilizzato l’anno commerciale e il calcolo avviene per mesi convenzionalmente composti da trenta giorni. I periodi inferiori a un mese vengono conteggiati per sommatoria dei giorni e per la maturazione di un mese sono necessari trenta giorni». Infine, «nel caso di periodi di attività professionale di durata inferiore ai sei mesi e un giorno nel corso di anni diversi, al fine della loro valorizzazione è necessario il raggiungimento di dodici mesi, da considerarsi convenzionalmente composti complessivamente da 360 giorni».
[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.