Secondo l’avvocato Gustavo Bacigalupo, «è veramente difficile cogliere nella legge n. 3 del 11/1/2018 interventi di favore o simili verso la farmacia, e certamente è tutt’altro che di favore anche quello sulla detenzione di farmaci scaduti». Come già fatto da Maurizio Cini, dunque, anche il legale stigmatizza le criticità della nuova norma in materia di sanzioni per la detenzione di farmaci scaduti.
«Persiste – precisa Bacigalupo – l’obbligo del titolare della farmacia di curare che i medicinali detenuti non siano “scaduti, guasti o imperfetti”, ma l’inosservanza di quell’obbligo non integra più, sempre e comunque, il delitto di cui all’art. 443 del codice penale, perché la sanzione è ora soltanto amministrativa». Ma ciò «solo quando “risulta” che per la modesta quantità dei farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve, “si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio”». Il quadro è dunque «peggiore del precedente, perché oggi, a differenza di ieri, la detenzione anche di una sola confezione di farmaco scaduto non concede margini all’“accertatore”: se ricorrono le tre condizioni, scatterà pertanto la sanzione pecuniaria; ma se quella confezione sarà casualmente rinvenuta in una modalità di conservazione non tale da escluderne “concretamente” la “destinazione al commercio” (ad esempio, in un cassetto del banco o in una vetrina del locale), l’informativa alla procura dovrebbe essere per lui (quale pubblico ufficiale) un atto perfino dovuto, perciò ineludibile».
L’avvocato sottolinea tuttavia che il 22 marzo 2018 è stata pronunciata una prima sentenza sul tema, da parte del tribunale di Roma: «L’imputato, si legge nel testo, “nella sua qualità di titolare della farmacia… deteneva all’interno dell’armadio stupefacenti, unitamente ai farmaci vendibili, numero tre confezioni di farmaci scaduti in particolare ecc…”». Il giudice gli ha però riconosciuto la “depenalizzazione condizionata”, «nonostante dalla descrizione dei fatti non sembri per nulla che i farmaci scaduti fossero conservati con modalità tali da “concretamente escludere la loro destinazione al commercio”; pertanto, quasi anticipando quel che potrebbe essere in futuro l’atteggiamento meno integralista della Suprema Corte, avremmo già ora un primo esempio di applicazione della disposizione “Lorenzin” in termini certo non rigorosi ma francamente un po’ troppo distanti dal dettato normativo, visto che qui secondo il giudice “è del tutto evidente (?) che la condotta posta in essere rientra tra quelle previste dal sopraindicato illecito amministrativo”».
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