WhistleblowingL’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fatto sapere nella giornata di venerdì 15 dicembre 2017, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la norma che reca “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (legge numero 179 del 2017). Si tratta del provvedimento con il quale si punta a tutelare i cosiddetti “whistleblower” (letteralmente “suonatori di fischietto”), ovvero coloro che denunciano degli illeciti o dei reati di cui sono venuti a conoscenza, e che riguardano le istituzioni pubbliche, le organizzazioni nazionali e internazionali, o le aziende private per le quali essi lavorano. La nuova disciplina, precisa l’Autorità, prevede tra le altre cose «che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell’identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, l’ANAC informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile». In caso di licenziamento, poi, per il lavoratore è previsto il reintegro nel posto di lavoro. «Sarà inoltre onere del datore di lavoro – aggiunge l’Anticorruzione – dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione». Al contrario, però, non è prevista «alcuna tutela nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave».
L’ANAC ha infine indicato che, «al fine di rispondere ai nuovi compiti assegnati dalla legge, l’Autorità è al lavoro per predisporre apposite linee guida per la gestione delle segnalazioni e istituire un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva del whistleblowing».

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