All’inizio del mese di novembre 2017, la Conasfa è intervenuta in merito alla questione dell’obbligo della doppia contribuzione Inps e Enpaf, affermando che essa «rappresenta uno delle criticità principali per tutti i farmacisti collaboratori. È una norma che risale al 1946 ad imporre tale situazione e, inoltre, il meccanismo regolamentare, unico nel suo genere nelle casse private, porta alla perdita della riduzione per gli iscritti in caso di mancanza dei “requisiti” richiesti». Per questo la stessa Federazione Nazionale Associazioni Farmacisti non Titolari aveva sollecitato «modifiche regolamentari in linea con quelle di altri enti previdenziali privati. Per fare un esempio, alcune casse permettono, economicamente, la continuità d’iscrizione all’Albo professionale anche in mancanza di esercizio della professione (come succede per i medici con l’Enpam). Quest’ultimo aspetto potrebbe risolvere oltretutto l’annoso problema della difficoltà di accesso ai concorsi pubblici per tutti i farmacisti non iscritti all’Albo che non esercitano la professione di farmacista, e che oggi si vedono ostacolati nell’accesso a questi concorsi in quanto, per la sola iscrizione al concorso, devono pagare la quota intera Enpaf».
L’ente previdenziale, attraverso il suo presidente Emilio Croce, ha risposto con un comunicato datato 10 novembre, nel quale si spiega che «il sistema Enpaf è a contribuzione a quota fissa e a prestazione definita e prevede diverse aliquote di riduzione in relazione alla condizione lavorativa dell’iscritto. L’Enpaf è un ente di professionisti iscritti all’Albo e, dunque, la gestione è imperniata sulla copertura pensionistica dei soggetti che esercitano l’attività professionale di farmacista: ciò è confermato dal fatto che tra i requisiti per il pensionamento è previsto lo svolgimento di almeno venti anni di attività professionale e trenta di iscrizione e contribuzione. Conservare l’iscrizione all’Albo e, dunque, all’Enpaf da parte di un soggetto che non ha prospettive stabili o immediate di svolgere attività professionale è una scelta che non risponde ad una logica di tutela previdenziale».
Inoltre, prosegue l’istituto, «solo alcune categorie di iscritti non hanno titolo ad alcun tipo di riduzione contributiva». Quanto al regolamento Enpam, l’ente previdenziale dei farmacisti sottolinea che esso «conserva l’iscrizione per tutti i soggetti imponendo un contributo minimo che può arrivare fino a circa 1.500 euro». Mentre, tornando all’Enpaf, «l’iscrizione all’Albo e, dunque, alla Cassa, in relazione all’esigenza di partecipare ai concorsi non implica, come conseguenza, l’obbligo di versare la contribuzione in misura intera: l’interessato, ove acquisisca la condizione di disoccupato temporaneo e involontario, può accedere, infatti, a tutte le aliquote di riduzione previste, incluso, se nel diritto, il contributo di solidarietà. Si aggiunga che una riforma della gestione previdenziale Enpaf che introducesse il metodo di calcolo contributivo e, dunque, un sistema di contribuzione correlata al reddito comporterebbe il richiamo all’interno della gestione previdenziale di tutti gli iscritti, anche di quelli che attualmente versano il contributo di solidarietà».
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