ddl lorenzinLa Camera ha approvato con 215 voti a favore, 114 contrari e 39 astenuti il disegno di legge che reca “Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, noto come Ddl Lorenzin. «È una legge – ha dichiarato il relatore Mario Marazziti – che è stata lavorata dal Senato per più di due anni e che la commissione Affari sociali, alla Camera, ha esaminato e migliorato in parti significative, ma rispettando l’importante lavoro di Palazzo Madama in altri punti. Essa contiene materie difficili da riassumere in un unico titolo: la sperimentazione clinica dei medicinali, il riordino delle professioni sanitarie, la disciplina degli ordini professionali, la protezione dei cittadini e dei professionisti dagli abusi nell’esercizio delle professioni sanitarie, la riforma della dirigenza sanitaria e del ministero della Salute, la medicina di genere. Una legge difficile da riassumere per i giornali, che tocca tutti noi, tutti i cittadini italiani e direttamente più di un milione di professionisti, professioni antiche e nuove in campo sanitario».
L’accordo è arrivato dunque anche sull’articolo 4, relativo alla riforma degli ordini professionali, grazie ad alcuni emendamenti che di fatto hanno edulcorato le misure che puntano al ricambio generazionale all’interno degli organismi dirigenti. È stato ad esempio stabilito che esiste un limite di due mandati consecutivi ma che, dopo un periodo di pausa, ci si può ricandidare nuovamente.
Di particolare importanza per le farmacie è poi l’introduzione di una norma che dovrebbe dirimere una volta per tutte i dubbi interpretativi in merito al punteggio maggiorato che occorre attribuire nei concorsi pubblici ai farmacisti rurali. Un emendamento presentato da Rosanna Scopelliti e approvato nel corso del dibattimento determina che «il punteggio massimo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221». In pratica, dunque, non potrà essere sforato il limite complessivo di 35 punti attribuibili a ciascun candidato.
Saltata anche la modifica che avrebbe permesso l’attività in farmacia di medici e veterinari: «Non è pensabile che dopo un iter parlamentare durato anni, segnato infine dallo stravolgimento di un testo che era stato approvato al Senato, il DdL a firma del Ministro della Salute Lorenzin, nel quale è contenuta la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie, venga privato di una previsione fondamentale», ha commentato il segretario della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Maurizio Pace. «La modifica dell’articolo 102 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (che risale al 1934) – ha aggiunto – avrebbe permesso l’attività all’interno delle farmacie di altri professionisti della salute, con l’ovvia esclusione di quelli abilitati alla prescrizione di farmaci: medici e veterinari. Se resta in vigore il testo di oltre 80 anni fa, i cittadini non potranno trovare nelle farmacie un fisioterapista o un infermiere, e non potranno farsi praticare un’iniezione intramuscolare o cambiare una medicazione».

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