La normativa che consentiva di effettuare prestazioni dl lavoro occasionale a fronte di voucher, come noto, è stata abrogata. Al suo posto, l’articolo 54 bis della legge numero 96 del 2017, con il quale è stato convertito il decreto legge numero 50 dello stesso anno, ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali, che colma così il vuoto normativo. L’Enpaf fa saper in una nota che «il contratto di prestazione occasionale non è configurabile (come affermato sia dall’INPS che dal ministero del Lavoro) rispetto ai professionisti iscritti agli Albi». Anche per i farmacisti, dunque, tale tipologia di lavoro non può essere attuata. «Tuttavia – prosegue l’ente di previdenza dei farmacisti – qualora attivato nonostante l’affermata incompatibilità, il lavoro occasionale, ai fini Enpaf, consente di beneficiare della riduzione contributiva o dell’applicazione del contributo di solidarietà, secondo le modalità e condizioni stabilite dall’art. 21 del Regolamento. Tale beneficio trova ragione nel fatto che la prestazione occasionale prevede la copertura previdenziale obbligatoria presso la Gestione Separata INPS. Inoltre, i compensi per prestazioni occasionali non incidono sul permanere dell’eventuale stato di disoccupazione dell’iscritto».
Al fine di ottenere tale riduzione contributiva da parte dell’Enpaf, gli iscritti che si trovassero nella situazione descritta dall’ente, e che dunque svolgano la loro attività professionale nel quadro di tale contratto, dovranno presentare una domanda apposita alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione del committente. Quest’ultimo, infatti, deve indicare i periodi temporali oggetto del rapporto di lavoro.
La questione dell’uso di voucher nel settore della farmacia era stata più volte oggetto di polemiche e discussioni. In particolare, come riportato ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, il sindacato Fiafant aveva parlato di «abuso di tirocini extra-professionali e di voucher». Allo stesso modo, il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti, aveva puntato spesso il dito contro tale forma contrattuale, ora abolita, così come su «straordinari forzati, contratti atipici e abusivismo professionale».
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