farmacista-grossistaIl Tar del Lazio ha respinto un ricorso presentato da un farmacista-grossista contro il ministero della Salute e la Asp di Trapani, nel quale si chiedeva l’annullamento della nota n. 424 del 3 febbraio 2016 emessa da quest’ultima, avente ad oggetto una diffida al ricorrente «dal continuare a svolgere presso la farmacia di cui è titolare la vendita di farmaci a grossisti/depositi». La parte ricorrente, hanno spiegato i giudici, «titolare di farmacia ad Alcamo e di deposito di grossista farmaceutico a Palermo, lamenta che nell’attuale quadro giuridico sarebbe consentito ad un unico farmacista, esercente attività di farmacista dettagliante e di grossista, di effettuare anche a titolo oneroso e mediante fattura di vendita passaggi interni di farmaci dalla farmacia al deposito di grossista». E per questo ha chiesto anche il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione degli atti. «La stessa ricorrente – prosegue la sentenza – ha impugnato, in uno agli atti collegati, la relazione dei Nas di Palermo con cui gli ispettori hanno trasmesso alla Asp di Trapani e alla Regione siciliana osservazioni e valutazioni in ordine alle presunte irregolarità riscontrate durante l’ispezione effettuata presso il deposito della ditta a Palermo, sostanzialmente deducendo come l’attività di vendita ad altri grossisti fosse stata effettuata dal deposito di Palermo e non anche dalla farmacia di Alcamo, dalla quale erano avvenuti verso il primo solo trasferimenti interni». Secondo il Tar, «se non si rinviene nel sistema normativo una norma che impedisca al medesimo farmacista passaggi “interni” (c.d. “logistici” e gratuiti), tracciati tramite DDT, di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, entrambi gestiti dallo stesso professionista, non risultano invece ammissibili passaggi dal magazzino della farmacia a quello di grossisti (a prescindere dalla titolarità degli stessi) a titolo di compravendita o comunque oneroso, tenuto conto che, a diversamente opinare, si perderebbe definitivamente ogni ragione di distinzione tra gli stessi concetti e le correlative funzioni che delineano la differente fisionomia descritta dalla legge, rispettivamente, delle farmacie e dei depositi di distribuzione dei farmaci».

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