lexfarma«Lexfarma – Giurisprudenza sulla farmacia» è la nuova rubrica proposta da Federfarma e curata dal suo ufficio legale, che verrà trasmessa mensilmente o bimestralmente, a seconda del materiale a disposizione, tramite circolare. «Vuole essere un ulteriore strumento informativo – spiega la Federazione in una nota destinata alle Associazioni Provinciali e alle Unioni Regionali – che aggiorni le organizzazioni territoriali e i titolari di farmacia in modo conciso e discorsivo in merito alle sentenze di interesse per la categoria». Il primo numero trasmesso riguarda le sentenze sulla dispensazione dei farmaci urgenti senza ricetta, sul divieto di vendita on line di farmaci etici e sul diritto delle farmacie territoriali che applicano le Norme di Buona Preparazione per le preparazioni sterili di ripartire Bevacizumab (Avastin) in siringhe preconfezionate, per utilizzo del farmaco nell’indicazione non registrata a carico del Sistema Sanitario Nazionale. In particolare, per quanto riguarda il primo punto, si ricorda che secondo la Corte di Cassazione, è possibile dispensare un farmaco “da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica”, senza la prescrizione richiesta solo nelle ipotesi tassative previste dal decreto del Ministero della salute 31 marzo 2008, ossia nei casi in cui si presenta la necessità di proseguire il trattamento di patologie croniche, l’esigenza di evitare interruzioni in altri trattamenti o di proseguire la terapia a seguito di dimissione ospedaliera. In nessun caso, invece, è ammessa la consegna senza ricetta per medicinali stupefacenti o assoggettati a prescrizione medica limitativa. Il secondo punto si focalizza sulla disciplina vigente che prevede specifiche sanzioni penali per chi vende farmaci con ricetta on line e l’attribuzione della competenza al Ministero della Salute per quanto riguarda la vigilanza sulla materia. Il Tar indica ulteriori limitazioni relative ai farmaci “etici”: la necessità della prescrizione medica per effettuare l’acquisto, il divieto di pubblicizzare i medicinali, l’obbligo dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio per l’importazione dei farmaci in Italia, la redazione in lingua italiana del confezionamento esterno del farmaco e del relativo foglietto illustrativo.
Per quanto riguarda infine il Bevacizumab (Avastin), la circolare ricorda come l’AIFA nel 2014 abbia inserito il farmaco nell’elenco di quelli erogabili a totale carico del SSN, per il trattamento della degenerazione maculare legata all’età. Tuttavia, si spiega che il confezionamento in monodose del farmaco per l’uso intravitreale doveva essere effettuato, per garantirne la sterilità, esclusivamente dalle farmacie ospedaliere, nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione, escludendo le farmacie territoriali. Il Consiglio di Stato è però intervenuto dichiarando illegittimo il provvedimento dell’AIFA proprio nella parte in cui ha escluso le farmacie territoriali dalla possibilità di effettuare tale ripartizione, considerandole quindi in grado di realizzare preparazioni sterili, al pari di quelle ospedaliere.

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