Alternanza scuola-lavoro, uno strumento importante per la crescita e l’approccio dello studente verso il mondo dell’occupazione. Proprio su questo tema, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani ha diffuso, in seguito ad alcune richieste di chiarimento da parte degli Ordini provinciali, una circolare con indicazioni e precisazioni riguardanti la metodologia didattica. Si tratta innanzitutto di un progetto formativo obbligatorio per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, compresi i licei, e rappresenta una delle innovazioni più significative della Legge 107 del 2015, che rientra nella riforma denominata de “La Buona Scuola”, in linea con il principio della scuola aperta. Nello specifico, gli Ordini professionali e le imprese, quindi anche le farmacie, possono sottoscrivere apposite convenzioni con le strutture scolastiche al fine di accogliere gli allievi nella propria sede, in alternanza scuola-lavoro, a titolo gratuito. Si deve precisare che il periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto lavorativo come può essere la farmacia non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, ma può essere considerato a tutti gli effetti un tirocinio curriculare. I percorsi di alternanza scuola-lavoro devono essere progettati, messi in atto e verificati sulla base delle convenzioni stipulate tra Ordini e imprese e strutture scolastiche e queste regolano anche i rapporti e le responsabilità a carico dei diversi soggetti coinvolti, compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e alla sicurezza dei partecipanti, in base alla normativa contenuta nel Decreto legislativo 81 del 2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Presso le Camere di Commercio, dall’anno 2015/2016 è stato istituito il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro in cui sono reperibili le imprese e gli enti pubblici e privati che si sono resi disponibili a svolgere questo tipo di percorsi e quindi a ospitare gli studenti nel loro approccio al mondo occupazionale. All’interno del registro viene inoltre specificato il numero massimo di giovani ammissibili per ciascuna impresa o ente e i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza.
Nonostante la presenza dei registri, come precisa il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella Guida operativa per la scuola, la mancata iscrizione del soggetto ospitante non preclude la possibilità, da parte dello stesso, di rendersi disponibile verso questo tipo di esperienze. La FOFI, nella circolare sottoscritta dal Segretario Maurizio Pace e dal Presidente Sen. Andrea Mandelli, suggerisce, per una informazione più completa sull’argomento, di visionare al link del Ministero http://www.istruzione.it/alternanza/accordi.shtml la sezione relativa ai protocolli d’intesa stipulati dallo stesso Ministero con i vari enti e imprese.
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