ddl concorrenza farmacieNel corso della seduta di martedì 28 giugno, presso la commissione Industria del Senato, sono stati presentati alcuni sub-emendamenti al disegno di legge sulla Concorrenza. Una serie di tali proposte riguarda le farmacie, e secondo quanto si apprende dal resoconto pubblicato sul sito di Palazzo Madama, sono state avanzate in particolare modifiche finalizzate al contenimento delle concentrazioni, in vista del possibile ingresso delle società di capitale.
I membri della commissione appaiono infatti divisi in merito al tetto che occorre fissare. Come noto, e come riportato ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, si è parlato nei giorni scorsi della possibilità di introdurre un limite affinché una singola società di capitali non possa detenere più del 20 per cento del totale delle farmacie presenti in una regione. Un paletto che però, secondo alcuni, non basta a garantire la tutela degli equilibri all’interno del settore. Per questo, ad esempio i senatori Mandelli e D’Ambrosio Lettieri hanno proposto, con il subemendamento 48.100/7 che «ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, possa controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 15 per cento delle farmacie del medesimo comune e comunque nel limite di 2 mila farmacie su tutto il territorio nazionale». In questo modo non solo si abbasserebbe il limite ma lo si calcolerebbe non più su base regionale bensì comunale, e si introdurrebbe anche il tetto massimo, generale, di 2 mila esercizi nelle mani di un solo soggetto in tutto il Paese. Un altro gruppo di parlamentari (De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia), ha controproposto limiti al 3, al 5 o al 10 per cento.
Inoltre, è stato proposto che venga «avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell’anzianità dell’apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell’eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell’importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all’Asl territoriale».
In ogni caso, la discussione sull’articolo 48 è stata procrastinata alla prossima settimana. Una decisione che non è stata gradita dal sottosegretario Gentile, secondo il quale «si procede al rallentatore».

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