L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta, con la circolare 12/E dell’8 aprile 2016, per fornire precisazioni e chiarimenti in riferimento ad importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. A spiegarlo è Federfarma che sottolinea come l’agenzia si sia pronunciata in particolare «su numerosi aspetti riguardanti le agevolazioni (prima casa, leasing abitativo, maxi-ammortamenti, detrazioni Irpef, piccola proprietà contadina), la dichiarazione precompilata e la certificazione unica». Ma anche sul «nuovo regime sanzionatorio, sulle procedure concorsuali ed il ravvedimento, sui dubbi in tema di contenzioso, fino alle novità in ambito riscossione».
La circolare, al punto 8.5 chiarisce che le spese sanitarie sostenute per familiari a carico di più contribuenti (ad esempio i figli) sono inserite nei modelli di dichiarazione precompilata dei genitori in proporzione alle percentuali di carico, sulla base delle informazioni comunicate dai sostituti d’imposta con le certificazioni uniche. Al punto successive (8.6) «il documento stabilisce che la non sanzionabilità in caso di lievi ritardi o errori non sostanziali si applica nel primo anno in cui è richiesta la trasmissione dei dati». Ciò riguarda, ad esempio, «la trasmissione delle certificazioni uniche effettuata nel 2015 per l’anno 2014 oppure quella delle spese sanitarie effettuata nel 2016 per il 2015». Ma l’Agenzia ricorda anche che «la non applicazione delle sanzioni opera solo nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Pertanto la non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della comunicazione».
Quindi, al punto 10, si affronta la questione dei maxiammortamenti, ricordando che «essa riguarda solo le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini IRAP. La maggiorazione del costo può essere dedotta solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Pertanto, un bene consegnato entro il 31 dicembre 2016, entrato in funzione l’anno dopo, è sì un bene agevolato, ma gli ammortamenti potranno essere aumentati solo a partire dal 2017». Infine, la circolare, al punto 18, precisa che la norma che consente di stampare lo scontrino di chiusura giornaliera, anziché entro la mezzanotte, al termine di effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento, «è applicabile anche agli esercizi commerciali con attività protratta oltre le 24 (ad esempio, bar e ristoranti, ma anche le farmacie in turno notturno)».
[Per non perdere le novità di settore, iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it, nella tua email alle 7:00, dal lunedì al venerdì. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.