specializzandi area sanitariaApprovato dalla Commissione Sanità del Senato un ordine del giorno a prima firma del sen. D’Ambrosio Lettieri (CoR), insieme al sen. Mandelli sull’annosa questione della equiparazione contrattuale degli specializzandi di area sanitaria, tra cui i farmacisti, a quella dei laureati in medicina.
L’odg impegna il Governo “a valutare la possibilità di promuovere l’effettivo riconoscimento ai laureati ammessi e iscritti dal primo al quarto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell’area sanitaria non medica – di cui al decreto interministeriale N.68 del 4 febbraio 2015 – del diritto all’erogazione di una borsa di studio e all’applicazione del trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni”.
“Ci auguriamo che a questo ordine del giorno, l’ultimo di una lunga serie, segua finalmente un intervento concreto del Governo per mettere fine ad una sperequazione incomprensibile che deve trovare finalmente una soluzione”, sottolinea il senatore, “La normativa attualmente in vigore prevede l’applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati dell’area sanitaria. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è, inoltre, a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del ssn. Ma emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l’intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25mila per i primi due anni accademici e ad euro 26mila per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità. I farmacisti, invece, al pari di altre categorie dell’area sanitaria, altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione”.

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