piante organicheLo studio legale associato Bacigalupo-Lucidi fa sapere di aver ricevuto numerose richieste di chiarimenti da farmacisti (titolari o meno di farmacia) e da partecipanti ai concorsi straordinari in merito all’iter scelto dalla Regione Puglia per la revisione delle piante organiche dei comuni.
Il riferimento è in particolare alla deliberazione intitolata “Autorizzazione all’utilizzo della graduatoria del concorso di cui al D.D. n. 1261/2011”, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione n. 107/2011, al fine di procedere all’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche da istituire sulla base dei nuovi dati Istat di popolazione residente al 2014”. Il provvedimento, spiega l’avvocato Bacigalupo, «va nei suoi contenuti molto al di là dell’intitolazione rendendoci però anche edotti dell’estrema gravità di alcune scelte straordinariamente infelici». Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 255/2013), prosegue il legale, «il procedimento di revisione (straordinaria e ordinaria) della pianta organica, come è stato configurato dal legislatore nell’art. 11 del d.l. “Cresci Italia”, circoscriverebbe l’intervento comunale alla sola localizzazione territoriale delle (eventuali nuove) sedi farmaceutiche, spettando invece alla regione l’individuazione del loro numero e, prima ancora, la titolarità e quindi l’avvio dell’intero procedimento. Abbiamo più volte e diffusamente contestato questa tesi, ma certo è che la posizione assunta dalla Corte è un macigno che può ancora pesare e convincere qualche Regione a farla propria, e generare così provvedimenti di molto dubbia legittimità, come a noi sembrano anche altre tre deliberazioni della giunta assunte per Trani, Rutigliano e Taranto. Fortunatamente, però, ci pare che le altre regioni non si stiano uniformando alle conclusioni della Corte».
Bacigalupo cita inoltre il Consiglio di Stato, «che, pur avendo avuto più di un’occasione per affrontare direttamente anche questa specifica vicenda, non è però penetrato frontalmente e in termini esaustivi nelle tesi della Corte. Il comune è dunque oggi titolare in via esclusiva del procedimento di revisione della pianta organica, sia straordinaria che ordinaria, e quindi attributario del potere di adozione del provvedimento finale». Ma la Puglia, secondo l’avvocato, «esercita illegittimamente poteri sostitutivi anche in sede di revisione ordinaria», decidendo di «sostituirsi ai numerosissimi comuni “inadempienti” e mettendo in cantiere una serie, che si preannuncia lunga, di deliberazioni che stanno disponendo e disporranno anche la collocazione e i confini delle sedi di nuova istituzione». Ciò benché «in sede di revisione ordinaria non soltanto competano ai comuni tutte le attribuzioni, ma, ove mai invece spettasse loro la sola individuazione delle circoscrizioni di pertinenza delle sedi neo istituite, l’eventuale e seppur reiterata negligenza comunale nello svolgimento della funzione potrebbe essere riparata solo dal giudice amministrativo».
Ancora, all’interno della deliberazione si legge che «il numero delle nuove sedi obbligatorie e facoltative da istituire che dovranno essere inserite nell’atto regionale di ricognizione in corso di predisposizione» è stato determinato «con riferimento ai dati Istat all’1/1/2014», ritenuti gli «ultimi disponibili pubblicati nel 2015». «Anche la giurisprudenza amministrativa – osserva il legale – aveva individuato nel 2014 l’anno della prima revisione ordinaria, senza tuttavia cenni espliciti alla data di rilevazione dei dati Istat da prendere a base». Ma in altre deliberazioni della giunta, viene indicato il 31 dicembre 2014 «come (nuovo) “ultimo dato” populativo reso noto dall’Istat e quindi “disponibile”, cosicché per la Regione diventano proprio queste le rilevazioni demografiche da assumere per la determinazione del numero delle sedi di nuova istituzione. Non sappiamo se i dati al 31/12/2014 conducano a risultati diversi rispetto a quelli derivanti dalle rilevazioni al 31/12/2013, ma è chiaro che l’interesse di un titolare di farmacia, ad esempio, di Trani, Rutigliano o Taranto a impugnare il provvedimento di revisione dipenderà proprio dal confronto tra i due dati demografici».

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