«Nella prescrizione di droghe vegetali il medico può indicare la pianta essiccata tal quale o un derivato». E qualora «quest’ultimo non fosse disponibile, il farmacista può procedere all’allestimento solo quando il medico abbia esplicitato chiaramente il metodo di estrazione, a meno che non sia riconducibile ad un metodo ufficiale, che nel nostro Paese, è esclusivamente rappresentato dalle monografie della Farmacopea Ufficiale». L’indicazione proviene dalla Società Italiana Farmacisti Preparatori, che in una nota diffusa il 19 giugno 2015 ricorda come la FU XII edizione riporti «la monografia di estratti liquidi, molli, secchi e di tinture; in tutti questi casi i solventi scelti sono alcool etilico, acqua o idonea soluzione idroalcolica». «In caso di estrazioni con altri metodi e/o solventi, non citati nella Farmacopea – prosegue la comunicazione della Sifap – il medico dovrà dettagliare il metodo di estrazione desiderato, indicando tipo di solvente, tempo di macerazione, temperatura massima di riscaldamento quando prevista, metodo di filtrazione e recupero del filtrato e ogni altra indicazione utile al fine di avere una procedura standard riproducibile da ogni farmacista».
Qualora fossero invece disponibili droghe vegetali titolate in principi attivi diversi «o con percentuali (anche in forma di range) diverse dello stesso attivo», è ancora una volta il medico che è chiamato ad indicare specificatamente quello desiderato. La Sifap invita perciò i titolari a valutare attentamente le prescrizioni «e a confrontarsi con il medico nel caso di richieste non riconducibili ad una metodica ufficiale». Lo stesso Codice Deontologico prevede, all’articolo 7, che «il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza». Mentre, all’articolo 13, dispone che «il rapporto con le altre professioni sanitarie si deve ispirare ai principi del rigore scientifico». Il farmacista è tenuto inoltre a segnalare eventuali prescrizioni dubbie all’Ordine di appartenenza o al Servizio di Farmacovigilanza della propria ASL.
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