La pratica di sostituire con un farmaco equivalente il medicinale prescritto con specifica del nome dell’azienda produttrice, anche qualora non sia stata indicata la non sostituibilità dello stesso, è «inammissibile», a meno che non sia presente in commercio un farmaco meno caro.
A ricordarlo è il ministero della Salute, che ha risposto in questo modo ad una richiesta specifica di Federanziani: «Abbiamo impiegato due anni – spiega Roberto Messina, presidente dell’associazione – per chiarire che chi prescrive è il medico e non il farmacista, oggi plaudiamo al ministero che finalmente ci ha dato ragione, riconoscendo il valore e le motivazioni della nostra lunga battaglia. Non ce ne vogliano gli amici farmacisti, ma è ora che si attengano a quanto la legge prevede e si astengano dal fare zapping perché monitoreremo con estrema attenzione quanto dispenseranno agli oltre 3,5 milioni di aderenti alla nostra federazione. Infine, ci auguriamo che ora le aziende produttrici di farmaci equivalenti facciano valere solo la qualità e l’importanza delle loro specialità medicinali presso la classe medica».
Nel rispondere a Federanziani, il ministero ha in particolare rievocato il comportamento che devono tenere i farmacisti in tre casi-tipo che possono presentarsi: «Se nella prescrizione – si legge nella nota – è indicato il solo principio attivo, dopo aver informato il paziente, dovrà consegnare il medicinale avente il prezzo più basso e, qualora più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, il farmacista deve tener conto dell’eventuale preferenza del paziente medesimo. Qualora il paziente richieda, invece, espressamente un medicinale a prezzo più alto, il farmacista potrà dispensare il medicinale richiesto, ma dovrà richiedere al paziente di corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale».
Se invece – seconda fattispecie – nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, «risulta apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del medicinale (prosecuzione di trattamenti in corso o lo specifico obbligo di motivazione di cui al secondo periodo del comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto legge n. 95 del 2012 e successive modificazioni), il farmacista non potrà sostituire il farmaco».
Infine, se nella prescrizione è indicata, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico medicinale, «il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva la espressa richiesta del paziente di ricevere il farmaco prescritto dal medico, previo pagamento della differenza di prezzo».
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