Sono in tutto 19 gli esercenti delle professioni sanitarie che dovranno trasmettere telematicamente i dati delle spese sanitarie relative alle prestazioni erogate, nell’ambito del Sistema tessera sanitaria. È quanto previsto dal Decreto 22 novembre 2019 del ministero dell’Economia e delle Finanze, recante «Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata», pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 284 del 04-12-2019. Le prestazioni interessate al nuovo regime sono quella di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario ed infine tutti gli iscritti all’albo dei biologi.

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Le spese comunicate saranno utili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, in aggiunta alle prestazioni già inviate. I contribuenti avranno dunque la possibilità di vedere le spese dei professionisti insieme a quelle delle aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, delle farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Quanto alle modalità di invio e di utilizzo dei dati, sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

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