fattura elettronicaDal 1 gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. La norma, come riferito ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018.

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Ma cosa è, in concreto, la fatturazione elettronica?

A rispondere è una guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. In primo luogo, è bene precisare che la novità «vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer)». Ciò dopo l’obbligo di fatturazione elettronica già intervenuto per gli scambi con la Pubblica Amministrazione (operazioni B2G). Detto ciò, la e-fattura «si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti: va necessariamente redatta utilizzando un computer, un tablet o uno smartphone, e deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il cosiddetto “Sistema di Interscambio” (SdI)». Quest’ultimo «è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti: verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali nonché l’indirizzo telematico (il “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura; controlla che la partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti».

Chi sono, invece i soggetti coinvolti?

In sostanza, l’obbligo di fatturare per via elettronica si applica a tutti i soggetti Iva. Sono state previste, tuttavia, alcune eccezioni: «Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica – precisa ancora l’Agenzia delle Entrate – solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario”. A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli”, i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica». In ogni caso, però, «gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018» qualora lo desiderino.

Articolo pubblicato con il contributo non condizionante di CGM Italia Group.

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