
Lo stesso Garante Antitrust ha specificato inoltre che l’istituto, «svolgendo esclusivamente attività istituzionale (non commerciale), non opera come soggetto passivo d’imposta e non è quindi assoggettato al meccanismo del reverse charge previsto all’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge di stabilità 2015 (circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2015)». È proprio dal mese di marzo di due anni fa che l’Autorità non accetta più fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. A tal fine, il Codice Univoco Ufficio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: UFF1VB.
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