La Fofi ha reso nota la risposta giunta da parte della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del ministero della Salute, ad una richiesta inviata dalla stessa Federazione in materia di sanzioni per la detenzione di farmaci scaduti, guasti o imperfetti. Ciò alla luce dell’articolo 12 della legge n. 3/2018, che ha modificato l’art 123 del regio decreto 1265/1934, introducendo il criterio della tenuità del fatto e prevedendo la depenalizzazione della condotta della mera detenzione non finalizzata al commercio. Ma senza incidere sulla portata dell’art. 443 del codice penale.
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Se infatti prima delle nuova disciplina, la trasgressione comportava sempre l’applicazione dell’art. 443 – sottolinea la Fofi – ora essa è punita con una sanzione amministrativa solo quando si può escludere la destinazione per il commercio, ricorrendo tutte le seguenti condizioni: a) modesta quantità dei farmaci; b) modalità di conservazione; c) ammontare complessivo delle riserve.
«Secondo il ministero, quindi, le condizioni individuate dall’art 123 non possono ritenersi alternative e non è prevista né ipotizzabile alcuna depenalizzazione di condotte riferibili all’art 443 c.p., che continuerà a sanzionare il commercio o la somministrazione di medicinali guasti. Al contrario, l’art 123 sanziona in via amministrativa la fattispecie meno grave della mera detenzione, le cui condizioni sono state precisate dalla nuova norma e consentono di individuare in modo più chiaro la distinzione rispetto alle condotte del commercio o somministrazione di farmaci guasti».
Il ministero ha inoltre elencato le circostanze indicate dallo stesso art. 123: «La modesta quantità di farmaci rinvenuti in farmacia deve essere correlata comunque all’ammontare delle riserve; le modalità di conservazione dei farmaci scaduti devono svolgersi in modo tale da escludere qualsivoglia possibilità che gli stessi possano essere destinati al commercio; l’ammontare delle riserve, di medicinali scaduti, guasti o imperfetti, devono essere tali da far ritenere lieve o molto lieve, la trasgressione da parte del farmacista».
Infine, «si dovrà comunque effettuare una valutazione complessiva riguardante il quantitativo dei farmaci (non scaduti) e, quindi, il rapporto tra farmaci non scaduti e farmaci scaduti presenti in farmacia, nonché la tempestività dello smaltimento».
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