teva italiaIl Tar della Calabria ha accolto un ricorso presentato dalla Teva Italia contro la Regione, per «l’annullamento del bando semplificato, del capitolato speciale, del disciplinare di gara e dei loro rispettivi allegati per il quarto confronto concorrenziale nell’ambito del SDA per la fornitura di farmaci, nella parte relativa al lotto n. 95 (principio attivo: colistimetato sodico)». Se la somministrazione del farmaco avviene per via aerea, mediante aerosol, essa richiede un nebulizzatore. La Teva è concessionaria per la commercializzazione e la distribuzione in Italia del farmaco Pseudoneb, antibiotico per il trattamento di infezioni batteriche varie, tra cui quelle polmonari, utilizzato, tra l’altro, nella terapia per pazienti affetti da fibrosi cistica, farmaco avente principio attivo colistimetato sadico o colistina. Nella gara, venivano indicate la caratteristiche tecniche: «La ditta aggiudicataria dovrà fornire apparecchio per aerosol terapia a nebulizzazione ad ultrasuoni I-neb», ossia – spiegano i giudici – «il nebulizzatore specifico indicato mediante il nome commerciale (I-Neb) fornito solo da Zambon». Secondo la Teva, «la scelta dell’Amministrazione di consentire la partecipazione alla gara per il colistimetato sodico soltanto se l’impresa è in grado di fornire gratuitamente anche il dispositivo specifico I-Neb richiesto, snaturerebbe il senso della “gara pubblica”». E «l’aver strutturato la gara nel senso di riservare il lotto n. 95 solo a chi offre il dispositivo INeb, fornito per il colistimetato sodico solo ed in esclusiva da Zambon, rappresenta un’illegittima determinazione della Pubblica Amministrazione almeno nella misura in cui viene del tutto omessa qualsiasi motivazione in merito». Inoltre la scelta «appare non coerente con il criterio di aggiudicazione prescelto, che è quello del prezzo più basso, in quanto soltanto Zambon sarà in grado di formulare un’offerta tecnicamente idonea, e di conseguenza soltanto quell’offerta giungerà alla fase di valutazione sul prezzo».
Il Tar ha dunque accolto le doglianze dell’azienda farmaceutica, spiegando che «sussiste la legittimazione dell’operatore economico in questione a impugnare il bando de quo che impone alla ditta aggiudicataria di dover fornire apparecchio per aerosol terapia a nebulizzazione ad ultrasuoni INeb e che pertanto, di fatto, introduce una clausola escludente o comunque restrittiva». Inoltre, proseguono i giudici, «il lotto n. 95, nel richiedere la fornitura del nebulizzatore I-Neb, fa riferimento ad una caratteristica tecnica tutt’affatto indispensabile in assenza di specifiche ragioni a sostegno di tale scelta».

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