prezzi medicinali veterinariLa commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ha esaminato il testo unificato adottato dalla commissione Igiene e Sanità per i disegni di legge 499 e 540, che contengono misure in materia di commercializzazione di medicinali veterinari. Il provvedimento si compone di tre articoli: il primo dispone che «la legge, al fine di migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche per gli animali in modo da tutelarne la salute ed il benessere, prevede misure di riduzione del prezzo dei medicinali veterinari generici e di razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari». L’articolo 2 riguarda invece la commercializzazione dei medicinali veterinari generici, mentre l’articolo 3 concerne la «cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio». La commissione ha espresso un parere favorevole, aggiungendo un’osservazione: «L’articolo 2 prevede che il soggetto titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale generico assicuri un prezzo di vendita ridotto di almeno il 20 per cento rispetto al corrispondente medicinale veterinario di riferimento (comma 1). Se il medicinale veterinario di riferimento è autorizzato in un altro Stato membro, l’obbligo di riduzione del 20 per cento va applicato al prezzo con cui è commercializzato in detto Stato membro. Le due disposizioni fissano un prezzo massimo per le vendite di medicinali veterinari generici, parametrato al prezzo di vendita del corrispondente medicinale veterinario di riferimento, a seconda che sia autorizzato in Italia o in altro Stato membro». Tenuto contro delle norme sul controllo dei prezzi, «non sembra possibile ravvisare un effetto discriminatorio nella fissazione di prezzi (massimi) di vendita differenziati. Al contrario, l’aver parametrato la riduzione obbligatoria di prezzo al prezzo di commercializzazione del medicinale veterinario di riferimento nello Stato membro in cui è stato autorizzato e commercializzato sembra rispondere ai requisiti propri del principio di uguaglianza (la riduzione del 20 per cento si applica ad uno stesso parametro iniziale), del principio di proporzionalità (la riduzione del 20 per cento non rende impossibile o più difficoltosa la vendita dei prodotti) e del principio di concorrenza (gli operatori possono ridurre ulteriormente il prezzo di vendita del medicinale generico)».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.