
Nel mese di ottobre del 2017, il ministero della Salute aveva pubblicato una nota nella quale forniva un parere sulla legittimità degli oneri accessori, quali il noleggio, la cauzione o ancora la messa a disposizione, richiesti dalle aziende produttrici di gas medicali. Specificando che «il prezzo definito dell’Aifa a seguito della classificazione (A e H in ragione dell’essenzialità dello stesso) e, quindi, della contrattazione con l’azienda farmaceutica produttrice comprende anche il contenitore del farmaco (bombola e relativa valvola)». Di conseguenza, «il prezzo del medicinale, ove classificato, in classe A o H, comprende anche il relativo “contenitore”, relativamente al quale, a legislazione vigente, non è possibile chiedere né al paziente, né al farmacista una caparra cauzionale o un prezzo per il noleggio».
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