La legge Lorenzin è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 25 del 31 gennaio 2018). La norma prevede numerose novità, che sono state ricordate in una nota da Federfarma. Negli articoli che la compongono, essa delega innanzitutto il governo ad adottare norme «per il riassetto e la riforma della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano». Quindi prevede che sia istituito presso l’Aifa un «Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici» e che il ministero della Salute emani «un piano volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere». Importante passaggio è poi quello che prevede la riforma di compiti, organizzazione e funzionamento degli Ordini delle professioni sanitarie. L’associazione dei titolari di farmacia sottolinea in proposito che «per quanto riguarda gli organi degli Ordini, vi figurano: il Presidente; il Consiglio direttivo, costituito, a seconda degli iscritti, da 7 o 9 o 15 componenti, in carica per 4 anni, al cui interno sono eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, con possibilità di rielezione consecutiva per una sola volta e di sfiducia da parte dei 2/3 del Consiglio; la Commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni (dunque, non per i farmacisti); il Collegio dei revisori. Nell’esercizio dei poteri disciplinari è stabilita la separazione tra la funzione istruttoria e quella giudicante e, a tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo. Per quanto riguarda le Federazioni nazionali ne sono organi il Presidente, il Consiglio nazionale, composto dai Presidenti degli Ordini territoriali, il Comitato centrale, costituito da quindici componenti, il Collegio dei revisori. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio superiore di sanità. Anche per le Federazioni vale la regola della rieleggibilità consecutiva per una sola volta».
La legge Lorenzin riconosce poi come professioni sanitarie quelle di osteopata, chiropratico, chimico, fisico, biologo e psicologo. Non è stato invece modificato l’art. 102 TULS, che avrebbe introdotto una nuova disciplina in materia di esercizio cumulativo di più professioni sanitarie. Mentre viene aggravato il regime sanzionatorio relativo all’esercizio abusivo della professione e, al contrario, depenalizzata la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia se si può concretamente escludere la destinazione al commercio degli stessi. Novità anche in materia di sostanze dopanti. La norma ha inoltre chiarito come va calcolato il punteggio attribuibile ai farmacisti rurali nell’ambito del concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche.
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