cessione-di-farmacia«Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è configurabile una plusvalenza da avviamento commerciale anche nel caso di cessione a titolo oneroso di una farmacia, il cui corrispettivo è rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia e va imputato al momento di stipulazione del contratto». Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 3518 dello scorso 14 febbraio, secondo quanto riferito dal notiziario dell’Agenzia delle Entrate Fisco Oggi. Il reddito d’impresa di una contribuente era stato infatti rettificato recuperando anche la plusvalenza da avviamento commerciale conseguita dalla cessione della sua farmacia. «Acquirente e alienante – spiega l’Agenzia – avevano inserito nel contratto di vendita la clausola con la quale, in luogo del pagamento, i due soci, figli della contribuente cedente, assumevano l’obbligo di corrisponderle una rendita vitalizia annua con pagamento di rate trimestrali a favore della cedente e del marito e diritto di accrescimento reciproco al coniuge superstite». La plusvalenza non è stata dichiarata però perché la cedente ha supposto che essa non avesse valore certo. Ipotesi alla quale era stato opposto che tale valore certo potesse essere dedotto dalla capitalizzazione della rendita vitalizia. Le Commissioni tributarie hanno tuttavia ritenuto inizialmente non tassabile la plusvalenza, proprio a causa dell’indeterminatezza della durata della rendita. L’Agenzia delle Entrate è dunque ricorsa in Cassazione e quest’ultima le ha dato ragione, affermando che «in tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda (nella specie una farmacia) con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ex art. 1872 c.c.». «La complessa operazione negoziale esaminata – osserva l’Agenzia – ha dato origine a due presupposti impositivi autonomamente rilevanti». Il primo indica appunto l’esistenza della plusvalenza, «realizzata all’atto della stipulazione del contratto di cessione d’azienda, quale differenza tra il “valore normale” della rendita vitalizia e il valore dell’azienda ceduta, e che assume specifica rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa, da tassare secondo competenza». Il secondo specifica che «la rendita vitalizia, configurando un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, è autonomamente tassabile».

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