È stato indetto un bando di gara per «l’erogazione di servizi professionali di farmacista da svolgere presso la farmacia comunale di Corbetta», in provincia di Milano. «Finalità del contratto – spiegano i promotori – è assicurare la regolare apertura della farmacia». La durata dell’appalto è stata stabilita «in 12 mesi dalla data di stipula del contratto, indicativamente dal 1 marzo 2018 al 28 febbraio 2019», mentre il termine per la presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 22 gennaio 2018. Fin qui nulla di strano. Ciò che salta all’occhio, però, è il metodo scelto per l’aggiudicazione. Nel bando si legge infatti che essa «avrà luogo con il criterio del prezzo offerto più basso, mediante un’offerta di ribasso a corpo sul totale posto a base di gara e pari a 149.200,00 euro oltre oneri per la sicurezza e iva». In pratica, ai partecipanti viene chiesto di concorrere sulla base di chi chiede meno per effettuare la prestazione professionale. In uno degli allegati al bando pubblicati sul sito Internet della farmacia comunale, infatti, ai partecipanti viene domandato di indicare il «Canone per i servizi professionali di farmacista, comprensivo di tutte le prestazioni e gli obblighi indicati in capitolato» e il «Canone per i servizi di tariffazione, comprensivo di tutte le prestazioni e gli obblighi indicati in capitolato». Non si tratta della prima volta che ci si propone di utilizzare il criterio della corsa al ribasso in un bando di gara. Nel 2016 fece discutere già il caso del comune di Camerino, nelle Marche, che aveva proposto di costituire un elenco di farmacisti professionisti di durata biennale al quale poter «attingere per esigenze organizzative di carattere temporaneo». Scegliendo i farmacisti, appunto, «sulla base del prezzo orario più basso offerto». Ciò aveva provocato dapprima la reazione dell’Ordine provinciale, che aveva parlato di «assurdità» e spiegato che «se la legge permette, e questo è da verificare, di utilizzare questo strumento, non è detto che un’amministrazione debba indicarlo come esclusivo metodo di valutazione, senza considerare le competenze professionali del farmacista». Quindi era intervenuto anche il presidente della Fofi Andrea Mandelli, affermando che «la Federazione ritiene che, oltre a essere mortificante per il professionista, questa modalità non rispetti quanto prevede l’attuale normativa in fatto di rapporti di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e professionisti». Il Comune di Camerino, in quale caso, decise di tornare sui propri passi, seguendo le richieste della Fofi. Come andrà a finire il caso di Corbetta?
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