fatture-farmaciaLe modifiche alla legge iva introdotte dalla legge di stabilità per il 2013, come abbiamo accennato commentando il provvedimento, riguardano anche, tra l’altro, le modalità di compilazione delle fatture, sia di cessione di beni che di prestazione di servizi.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

In particolare, non sarà più sufficiente, d’ora in poi, datare e numerare la fattura in ordine progressivo per anno solare ma le si dovrà attribuire un numero progressivo che la identifichi in modo univoco.

Fatture farmacia e nuove indicazioni

Ora, secondo le prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (Ris. n. 1/E del 10/01/2013), l’identificazione del documento “in modo univoco” non richiede necessariamente che esso debba seguire una numerazione progressiva illimitata che prosegua cioè, per intenderci, oltre l’anno solare (e fino alla fine dei secoli…), appesantendo oltremodo, come è ovvio, la compilazione; anche secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, è sufficiente mantenere la numerazione progressiva per anno solare attualmente in uso, considerato che già la data del documento varrebbe a identificare “univocamente” la fattura, come richiede la nuova norma.

E così pure si potrà continuare ad aggiungere – se così si è operato sinora, magari per comodità – l’indicazione dell’anno di emissione (ad esempio 1/2013 o 2013/1), nonostante non fosse e non sia necessaria od obbligatoria.

In ogni caso – sul punto la risoluzione non si pronuncia ma la lettera della legge non sembra lasciare dubbi – il chiaro riferimento al numero progressivo, e non più, come in passato, all’ordine progressivo di numerazione, dovrebbe valere ad escludere ora la possibilità di emettere fatture con i vari “bis”, “ter” o altri segni distintivi del genere.

Sia pure con le nuove regole, poi, resta in vigore – in caso di contabilità iva separate per effetto dell’esercizio di più attività (ad es. dettaglio e ingrosso, una vicenda che va interessando un numero via via crescente di farmacie) – la numerazione distinta, la quale quindi può sempre avvenire indicando accanto al numero progressivo una sigla alfabetica che identifichi l’attività, e con l’indicazione ulteriore, sempre facoltativa come abbiamo appena chiarito, dell’anno solare (ad esempio, per le fatture riferite al commercio al dettaglio: 1/D o 1/D/2013 e per quelle riferite all’ingrosso 1/I o 1/I/2013).

Infine, le fatture devono contenere obbligatoriamente, dunque sempre, il numero di partita iva, oltre che dell’emittente, anche del committente o del cessionario ( ovvero, se questi ultimi sono dei “privati”, il loro codice fiscale), anche se, a ben guardare, tali indicazioni già venivano riportate ai fini delle varie comunicazioni fiscali (v. “spesometro”).

Tutte queste novità sono entrate in vigore – si badi bene – lo scorso 1° gennaio 2013, ma è lecito attendersi che l’Agenzia delle Entrate, almeno nel primo periodo, sia tollerante su eventuali difformità riscontrate.

Dr. Stefano Civitareale

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.