emocromo in farmaciaIn seguito alle ispezioni svolte dai Nas in alcune farmacie, in occasione delle quali era stata rilevata la presenza di un’apparecchiatura destinata all’effettuazione di esami, in autoanalisi, di alcuni parametri ematici, Federfarma ha fatto sapere che i carabinieri «hanno contestato che l’apparecchiatura in questione è in grado di effettuare l’emocromo completo con la rilevazione di numerosi parametri (18), non rispettando in tal modo i limiti previsti dal DM 16 dicembre 2010 che contempla solo alcuni test». Di conseguenza i Nas hanno contestato i titolari anche l’esercizio abusivo della professione. Il sindacato dei titolari di farmacia ha spiegato di essersi «immediatamente attivato nei confronti del ministero della Salute e del Nas e, nel corso di appositi incontri, ha avuto modo di illustrare la propria posizione in materia di autoanalisi e di corretta interpretazione dei contenuti del D.Lgs. 153/2009, del DM 16 dicembre 2010 e della relativa applicazione pratica. Tale posizione è stata formalmente sottoposta ai predetti organi con una specifica memoria, nella quale, in sintesi, si ribadisce che la normativa sopra richiamata si riferisce unicamente ai nuovi servizi delle farmacie in regime di SSN; che l’elenco delle autoanalisi contenute nel DM non è tassativo; che le prestazioni in autoanalisi svolte in una farmacia non configurano mai esercizio abusivo di professione». Federfarma ha inoltre sottolineato di aver «preso i necessari contatti anche con le aziende produttrici per cercare di addivenire ad una risoluzione del problema». Il ministero, nel frattempo, ha risposto all’associazione di categoria, nella quale viene indicato che «si possono condividere le argomentazioni espresse ritenendo, altresì, che la fattispecie in esame, oggetto di interventi da parte dei Nas, non possa configurare una violazione del disposto normativo e quindi un esercizio abusivo della professione». «Il parere conferma quindi – conclude Federfarma – che non costituisce violazione né dell’art. 2 del citato DM né configura esercizio abusivo di professione ai sensi dell’art. 348 del codice penale, lo svolgimento di altri esami ematici diversi da quelli previsti dal predetto DM, in modalità di autocontrollo e ferma restando l’esclusione in ogni caso di qualsiasi attività di diagnosi da parte del farmacista». Mentre per quanto riguarda «la possibilità di svolgere esami ulteriori e diversi da quelli previsti dal citato DM, il ministero, pur prendendo atto che nell’elenco delle prestazioni analitiche di prima istanza non è compreso l’emocromo, rileva, tuttavia, in primo luogo che il DM è riferito unicamente alle prestazioni in regime di Servizio sanitario nazionale e, comunque, che tale elencazione non è tassativa, in quanto lo stesso DM prevede un aggiornamento periodico da effettuarsi con successivi decreti».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.