Dichiarazione-Fgas-2018-farmacieLa dichiarazione annuale “Fgas-2018” in tema di gas fluorurati va effettuata entro il 31 maggio. A ricordarlo è Federfarma, che sottolinea come – secondo la normativa vigente – «il valore-soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione è di 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra e non viene quindi applicata, ai fini della dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti».
A dover effettuare l’adempimento sono i proprietari di «apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, e impianti fissi di protezione antincendio (non le bombole) contenenti 3 o più chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra». La comunicazione viene effettuata esclusivamente per via telematica – registrandosi al sito www.sinanet.isprambiente.it/it, entrando nell’apposita sezione “Dichiarazione F-Gas” – ed è obbligatoria anche qualora le apparecchiature non siano state modificate rispetto all’anno precedente: «Non si tratta quindi di aggiornare la dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova», precisa l’associazione di categoria.
Quest’ultima ha quindi sottolineato che «i CFC (clorofluorocarburi), gli Halon, gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e quindi anche R-22, pur essendo gas fluorurati ad effetto serra, non sono considerati ai fini della dichiarazione. L’uso di queste famiglie di sostanze è disciplinato dal Protocollo di Montreal che ha previsto la loro graduale eliminazione in quanto lesive dello strato di ozono stratosferico. Ciò significa che le apparecchiature fisse con carica circolante costituita esclusivamente da R-22 (o da altri HCFC o da CFC o da Halon) non devono essere considerate ai fini della dichiarazione». Inoltre, Federfarma fa sapere che «si ritiene siano tenute alla dichiarazione anche le farmacie che successivamente al termine di presentazione della dichiarazione dello scorso anno (maggio 2017) hanno installato apparecchi con le caratteristiche sopra indicate ed anche le farmacie che nel 2017, pur essendo già in possesso di tali apparecchi, non hanno proceduto alla dichiarazione pur vari motivi (dimenticanza, ignoranza delle norme, ecc.)». È bene ricordare, inoltre, che per evitare la dispersione di gas nocivi per l’ambiente è necessario effettuare dei controlli periodici sulle apparecchiature: una volta l’anno per quelle che contengono da 3 a 30 kg di Fgas e una volta ogni sei mesi per quelle che ne contengono da 30 a 300. Tali verifiche devono essere fatte da ditte certificate: un elenco è presente sul sito www.fgas.it. Infine, è necessario tenere un “Registro dell’impianto”, nel quale sono riportate informazioni sugli stessi controlli e sulle riparazioni effettuati. Anche tali documenti sono scaricabili dallo stesso sito.

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