enpafL’Enpaf ha informato i propri iscritti del fatto che il suo Consiglio nazionale, nella seduta del 25 novembre, ha approvato su proposta del CdA, la misura della contribuzione previdenziale, quella relativa alla maternità e, infine, quella di assistenza per l’anno 2016. Il contributo intero sarà pari (maternità e assistenza incluse) a 4.468,50 euro; quello doppio a 8.888,50; quello triplo a 13.308,50. Previste inoltre riduzioni del 33,33%, del 50% e dell’85%, nonché contributi di solidarietà al 3% (dipendenti) e all’1% (disoccupati).
«Si aggiunga – spiega l’ente previdenziale – che per i nuovi iscritti che non versano il contributo di solidarietà è prevista una quota aggiuntiva pari a 52 euro quale contributo di iscrizione. La quota previdenziale per l’anno 2016 è stata incrementata solo della misura della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) mentre la misura dei contributi di assistenza e maternità è stata fissata in base alla previsione di spesa delle rispettive sezioni allo scopo di assicurare alle stesse copertura integrale». Tutte le voci, prosegue l’Enpaf, «verranno riscosse tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, istituto di credito incaricato di svolgere il servizio di cassa per conto dell’Ente». Le date della riscossione delle tre rate sono state fissate al 31 marzo, al 31 maggio e al 1 agosto, mentre il bollettino di sollecito su rata unica avrà scadenza 21 novembre.
Il Consiglio Nazionale ha anche approvato la modifica dell’art. 21 del regolamento Enpaf, «portando da 5 a 7 anni il periodo massimo nel quale l’iscritto che si trovi nella condizione legale di disoccupato temporaneo e involontario può conservare, nell’ambito del suo rapporto assicurativo con l’Enpaf, la riduzione contributiva massima dell’85% o il contributo di solidarietà. In proposito è necessario fare un’importante precisazione: la modifica prevista dal 1 gennaio 2016 non è ancora in vigore in quanto non è stata ancora oggetto di approvazione da parte dei ministeri vigilanti. Ne consegue che nel caso in cui l’approvazione ministeriale non dovesse intervenire prima dell’elaborazione delle liste dei contribuenti, queste partiranno con le aliquote previste a regolamento vigente, e dunque ancora con il periodo massimo di cinque anni. Successivamente, intervenuta l’approvazione ministeriale, le quote verranno adeguate con sgravio d’ufficio per i soggetti aventi diritto. Per i disoccupati che hanno terminato il periodo di cinque anni nel 2014 e siano tutt’ora iscritti assoggettati alla aliquota del 50%, la modifica regolamentare non prevede alcun recupero retroattivo: dunque, al fine di beneficiare dell’allungamento del periodo, dovranno presentare domanda di riduzione entro il termine di decadenza previsto al 30 settembre 2016».
Ulteriore novità, l’approvazione del Regolamento di assistenza Enpaf: l’ente ha predisposto un breve compendio a riguardo.

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