sedi-farmaceuticheIl Consiglio di Stato ha respinto un appello presentato per chiedere la riforma della sentenza del Tar della Toscana, sez. II, n. 203 dell’8 febbraio 2016, con la quale veniva rigettato un ricorso proposto contro la deliberazione della giunta del Comune di Siena n. 254 del 18 aprile 2012 (che ha individuato una nuova sede farmaceutica nel territorio comunale), e contro il bando di concorso straordinario per l’assegnazione di n. 130 sedi farmaceutiche nella regione Toscana (nella parte in cui ha messo a concorso la nuova sede farmaceutica senese).
A ricorrere in appello è stata una farmacista assieme all’Associazione sindacale proprietari e titolari di farmacia della provincia di Siena (Federfarma). Nella sua sentenza, il Tar aveva spiegato che «benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome». Secondo i ricorrenti, però, «la sentenza del Tar è errata nella parte in cui, pur condividendo la sopravvivenza della pianta organica, consente al Comune di prescindere da essa per deliberare l’istituzione di una nuova sede farmaceutica e per individuarne la localizzazione». Inoltre, i giudici non avrebbero considerato il fatto che la sede scelta sarebbe «inidonea ad assicurare il soddisfacimento degli interessi pubblici». Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, «come noto la legislazione statale, con l’art. 1, l. 2 aprile 1968, n. 475, detta la disciplina del contingentamento delle sedi farmaceutiche, individuando una specifica proporzione. Il successivo art. 2, l. n. 475 del 1968 si occupa dell’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e della loro localizzazione, demandandone i relativi compiti ai Comuni, ed è stato novellato dall’art. 11, d.l. n. 1 del 2012 nell’ottica della liberalizzazione del servizio farmaceutico. Correttamente il giudice di primo grado ha richiamato la giurisprudenza granitica della Sezione terza del Consiglio di Stato (a cominciare dalla sentenza 3 aprile 2013, n. 1858) secondo cui, sebbene la nuova legge non faccia riferimento alla pianta organica, la competenza resta in campo al al Comune». L’istituzione della nuova sede farmaceutica, inoltre, «finisce necessariamente per impattare sulla pianta organica preesistente: questo effetto è connaturale alla riforma del settore e, quindi, non può costituire motivo di illegittimità della delibera comunale». Pertanto, «il Comune di Siena ha fatto buon governo delle regole dettate dal legislatore a presidio del potere di localizzazione della nuova sede farmaceutica, decidendo di istituirla in una zona (quale è quella di Taverne d’Arbia, sprovvista di farmacia) ad alta concentrazione abitativa. Va anche ricordato che nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità».

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