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Sono ormai passati più di 20 anni dalla verifica fiscale della farmacia, ma l’esperienza che sta ora vivendo un mio collega mi ha ricordato che allora mi trovai ad affrontare un problema di autorizzazioni che quegli ispettori invece non avevano.

Quali sono oggi quindi le condizioni perché costoro possano accedere ai locali della farmacia, all’abitazione privata, ecc.?

Intanto, i verificatori devono munirsi di autorizzazioni diverse secondo che l’accesso avvenga presso i locali in cui viene esercitata l’attività (e regolarmente dichiarati al Fisco), e cioè presso la farmacia, ovvero nell’abitazione privata per la quale infatti, ai fini dell’esecuzione dell’accesso, il legislatore richiede a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona requisiti più stringenti.

Se infatti l’accesso riguarda strettamente la farmacia, è sufficiente la lettera di incarico rilasciata dal capo dell’ufficio che dispone il controllo o da un suo delegato; la prassi è la stessa se incaricati della verifica sono i militari della GdF., ma in tal caso la lettera di incarico sarà sostituita da un foglio di servizio rilasciato dal comandante di reparto ovvero da un suo delegato.

Ma se l’accesso interessa l’abitazione privata (del titolare della farmacia o di un suo familiare) e/o un box, un garage, una cantina e/o un qualsiasi altro locale non di pertinenza dell’esercizio, oltre alle dette autorizzazioni sarà necessaria anche quella del procuratore della Repubblica, il quale dovrà verificare, oltretutto, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per condurre ispezioni fiscali anche in questi luoghi e cioè il riscontro di gravi indizi di violazioni alle norme tributarie (art. 52, comma 2, DPR 633/72 e art. 33 DPR 600/73), che – proprio per consentirne al magistrato l’opportuna verifica – devono essere esplicitati nella richiesta dell’Ufficio o della GdF.

Infine, ricordiamo che se l’accesso viene operato senza l’autorizzazione del magistrato ovvero l’autorizzazione è stata rilasciata in assenza dei gravi indizi, l’accertamento che ne scaturisce – per giurisprudenza consolidata della Cassazione – è nullo.

(Studio Associato)

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