trasmissione-telematica-fattureCon una circolare datata 7 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, approfondendo, in particolare, la corretta modalità di compilazione del file dei “Dati fattura” (tracciato xml) da trasmettere all’Agenzia stessa. A riferirlo è Federfarma che ricorda come «i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. Gli stessi dati possono essere acquisiti anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche attraverso lo SdI e, nel caso in cui non tutte le fatture in parola transitino tramite il predetto SdI, il contribuente che ha esercitato l’opzione invierà i dati relativi alle altre fatture con la trasmissione dei dati fattura». L’opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi (con successivo tacito rinnovo di quinquennio in quinquennio). Per il 2017, primo annuo di attuazione della modalità, «l’opzione può essere esercitata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dallo scorso 14 dicembre 2016 fino al 31 marzo 2017». L’agenzia ha inoltre specificato che le informazioni da trasmettere sono relative «alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione; a quelle ricevute e alle bollette doganali, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfettario o di vantaggio; alle note di variazione delle fatture». Non devono quindi essere comunicati i dati contenuti in altri documenti (ad esempio, delle “schede carburante”). In secondo luogo, l’Agenzia precisa che «i dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura” sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri». Inoltre, «lo schema da utilizzare per la trasmissione telematica contiene i riferimenti all’analoga rappresentazione del formato xml del file “Fattura elettronica” oggi utilizzato per la fatturazione verso la P.A. e utilizzabile, dai primi giorni del mese di gennaio 2017, anche per la fatturazione elettronica tra privati mediante SdI».
«Le regole di compilazione della comunicazione – aggiunge Federfarma – consentono al contribuente (o al suo intermediario) di individuare le informazioni da riportare a seconda delle peculiarità del documento emesso o ricevuto. Si fa riferimento, in particolare, alle informazioni riferite alla “tipologia di operazione” ai fini IVA che possono caratterizzare la fattura: infatti, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, occorre specificare la “natura” dell’operazione ai fini IVA, così come annotato in fattura e – usualmente – nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l’imposta».

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