sedi farmaceuticheI comuni non possono scegliere se effettuare o meno la revisione periodica della determinazione delle sedi farmaceutiche: farlo, al contrario, è un loro dovere. L’amministrazione locale è infatti obbligata «a provvedere alla (nuova) determinazione delle sedi farmaceutiche congrua e aggiornata, a cadenza biennale, in base ai dati Istat del 31 dicembre dell’anno precedente, disponendo, per l’effetto, nuove istituzioni o soppressioni di sede». A spiegarlo è stata la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, che era stato adito dai titolari di tre farmacie operanti nel comune de La Maddalena.
Motivo del contendere, la quarta sede farmaceutica nello stesso comune sardo, istituita con delibera della giunta comunale numero 24 del 18 aprile 2012, sulla base dei dati Istat della popolazione residente al 31.12.2010. «L’esercizio – hanno scritto i giudici – non risulta ancora attivato, essendo oggetto di un concorso regionale per il conferimento di 90 sedi, indetto nel 2013 e tuttora in corso di espletamento». Per questo i ricorrenti hanno chiesto «la soppressione di tale nuova quarta farmacia, in quanto il parametro di riferimento (rapporto in relazione al numero degli abitanti) è variato con l’entrata in vigore del decreto legge 1/2012. È consolidato in giurisprudenza il principio in base al quale, nel sistema di numero chiuso delle farmacie, ciascun titolare di farmacia abbia un interesse legittimo alla corretta determinazione del numero degli esercizi farmaceutici in ambito comunale. Da qui la legittimazione dei titolari di farmacia ad impugnare, fra l’altro, la istituzione di nuove sedi farmaceutiche. Del pari, non si può negare la loro legittimazione ad impugnare anche il mancato esercizio del potere-dovere di ridurre il numero delle sedi farmaceutiche, qualora vi siano i presupposti per provvedere in tal senso».
Pertanto, il Tar ha accolto il ricorso, condannando al contempo il comune «ad adottare il provvedimento di revisione delle sedi farmaceutiche, come indicato in motivazione, sulla base del parametro di cui al decreto legge 1 del 2012 e dei dati Istat della popolazione». Ciò con riserva di nomina di «un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia». L’amministrazione locale è stata inoltre condannata al pagamento di 2 mila euro in favore dei ricorrenti.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.