tar-calabriaIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto un ricorso presentato «per l’annullamento del decreto n. 6114/16 emesso dal dirigente del dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria unica definitiva dei candidati al concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche». Due farmacisti che avevano partecipato in forma associata avevano ritenuto che non fossero stati loro riconosciuti adeguatamente i titoli posseduti, con particolare riferimento «alla seconda laurea triennale in Scienze Biologiche, al master di II livello in Nutrizione Biologica, al corso di perfezionamento universitario biennale in “prodotti di origine naturale-clinica e terapia” e, da ultimo, al “Diploma di farmacista esperto in Omeopatia”». Secondo i giudici amministrativi, tuttavia, «nel determinare i criteri di valutazione dei titoli l’art. 8 del bando fa rinvio all’art. 6 d.P.C.M. n. 298 del 1994, il quale, nell’indicare i titoli valutabili, non fa alcun riferimento ai master di II livello e, più in generale, ai corsi di perfezionamento. Quindi, l’operato dell’amministrazione appare, già a una superficiale analisi, conforme alla legge speciale di gara. Va poi evidenziato, come già avvenuto in giurisprudenza (TAR Basilicata 29 agosto 2017, n. 594), che il diploma di specializzazione e quello di master configurano titoli di studio differenti. In particolare, i corsi di specializzazione hanno l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea, mentre i master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, che le università possono autonomamente attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo. Tali diversità, relative anche al valore del titolo di studio rispettivamente conseguito, giustificano la diversa valutazione dei master di II livello e dei corsi di perfezionamento rispetto al diploma di specializzazione».
Riguardo alla laurea triennale in Scienze Biologiche, infine, il Tar ha spiegato che «è sufficiente osservare che la mancata attribuzione di punteggio è conforme ai criteri elaborati dalla commissione e che le determinazioni da questa assunte non risultano censurabili in termini di irragionevolezza o di arbitrarietà né, peraltro, possono considerarsi ipso facto illegittime o discriminatorie in ragione della semplice difformità rispetto alle omologhe determinazioni assunte, nell’esplicazione della propria discrezionalità tecnica, da altre Commissioni esaminatrici».

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