Studio medico e trattamento datiIl sito LegalCorner.it, in collaborazione con lo studio legale dell’avvocato Paola Ferrari, ha pubblicato un quaderno intitolato “La presa in carico del paziente. Il trattamento dati nello studio medico”, nel quale si ricorda che «il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i testi del regolamento in materia di protezione dei dati personali e della direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini». Quindi, il 24 maggio dello stesso anno, l’atto normativo è entrato ufficialmente in vigore: esso «diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi dell’Unione a partire dal 25 maggio 2018. Entro quella data gli Stati europei dovranno introdurlo nel proprio Paese con facoltà di modificare alcune indicazioni. L’Italia, con legge del 25 ottobre 2017 n. 163, ha delegato il governo ad adottare i criteri direttivi per l’applicazione della normativa e si è in attesa del decreto legislativo applicativo». Tuttavia, «la normativa di legge non è l’unica regola che parla di riservatezza: anche il codice deontologico è preciso nell’indicare nell’obbligo di riservatezza il punto focale del rispetto del medico verso il proprio paziente». Fin qui la premessa. Nel quaderno, poi, due passaggi in particolare coinvolgono anche le farmacie: il primo in riferimento al fatto che il Garante per la privacy «in un provvedimento del 2006 precisò che le informazioni relative allo stato di salute possono essere rese note ai relativi familiari o conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al proprio medico». Il paziente, ad esempio, può chiedere che una persona di sua fiducia (che può essere anche il farmacista) sia incaricata di ritirare le ricette relative ai farmaci prescritti. E che la stessa provveda anche alla prenotazione del farmaco in questione. Il quaderno di LegalCorner sottolinea poi che da parte del medico è bene «evitare consegne “massive” di ricette alle farmacie in quanto, oltre ad essere una comunicazione illecita, è anche un comportamento deontologicamente scorretto».

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