studi-di-settore-farmacieL’Agenzia delle Entrate, tramite un articolo pubblicato sul proprio notiziario online Fisco Oggi, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla circolare 14/E del 6 giugno 2018, con la quale sono state illustrate le regole relative all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017, «nel presupposto che tale annualità sarà l’ultima alla quale potranno essere applicati gli studi stessi».
«La circolare – spiega Fisco Oggi – nel premettere che nessuno dei 193 studi di settore applicabili all’annualità 2017 è stato oggetto di evoluzione rispetto a quelli previsti per il 2016, mette in evidenza che gli stessi sono stati aggiornati, per consentirne una corretta applicazione anche al periodo d’imposta 2017, con degli interventi specifici e che tale aggiornamento ha riguardato (in parte) anche i parametri». Sono state in particolare aggiornate le analisi territoriali, effettuate correzioni per le imprese minori in contabilità semplificata e revisioni della congiunturale speciale. Come riferito ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, inoltre, è stato confermato che i farmacisti “congrui” e “coerenti” possono accedere al “regime premiale” per l’anno 2017.
È stato inoltre precisato che «il decreto 23 marzo 2018 ha previsto degli interventi correttivi agli studi da applicare nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata, che determinano il reddito secondo quanto previsto dall’articolo 66 del Tuir, con riferimento a tutti i 177 studi di settore relativi alle attività di impresa in vigore per il periodo d’imposta 2017. Tale intervento si è reso necessario per tenere conto delle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap e consentire la corretta applicazione degli studi di settore ai contribuenti minori in regime di contabilità semplificata, evitando distorsioni nella stima. A tal fine, è stata elaborata una metodologia, in relazione al solo periodo d’imposta 2017, che prevede degli interventi correttivi, nonché la partecipazione alle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino. Per i contribuenti esercenti attività d’impresa in regime di contabilità semplificata, a esclusione di quelli che hanno optato per l’applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973, per i quali le elaborazioni effettuate hanno escluso la necessità di apportare interventi correttivi, ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi sono applicati i seguenti correttivi: strutturale di “cassa”; di “cassa” relativo alle vendite verso soggetti Iva (comprese quelle con applicazione del reverse charge e quelle nei confronti delle pubbliche amministrazioni); di “cassa” relativo alle vendite nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al Dpr 600/1973; settoriali di “cassa”; territoriali di “cassa”. Ciascuno dei correttivi può comportare una variazione dei ricavi stimati dallo studio di settore, in relazione sia al ricavo puntuale che al ricavo minimo».
Nessuna novità di rilievo invece per la revisione congiunturale speciale degli studi di settore (correttivi “crisi”). Per quanto riguarda invece al modulistica, «per poter applicare i correttivi cassa i modelli sono stati integrati con la nuova sezione “Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata”, composta dai righi da F41 a F44».

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